Danno di speciale tenuità: la Cassazione chiarisce il divieto di doppia valutazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di circostanze attenuanti: la corretta applicazione dell’attenuante per danno di speciale tenuità. La decisione ribadisce un principio consolidato, ovvero l’impossibilità di valutare due volte lo stesso elemento fattuale a favore dell’imputato, specialmente quando una circostanza attenuante speciale assorbe quella comune. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato nei gradi di merito. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando un unico vizio di motivazione: la Corte d’Appello non aveva applicato la circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di particolare tenuità.
Secondo la difesa, tale attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno immediatamente rilevato due criticità fondamentali nel ricorso presentato.
La Decisione della Cassazione e il Principio di Assorbimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte ma concorrenti: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza nel merito.
Genericità del Motivo d’Impugnazione
In primo luogo, il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non può essere una semplice riproposizione di censure già esaminate. In assenza di una critica mirata, il motivo è considerato solo ‘apparente’ e, quindi, non specifico.
L’Applicazione del Principio di Diritto sul Danno di Speciale Tenuità
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, il motivo era manifestamente infondato. La Corte ha ricordato un principio di diritto consolidato: l’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) non è compatibile con l’attenuante speciale prevista per alcuni reati, come quella dell’art. 648, quarto comma, c.p. (ricettazione di particolare tenuità).
Le Motivazioni: Perché l’attenuante del danno di speciale tenuità non è duplicabile?
La motivazione della Corte si fonda sul principio logico-giuridico che vieta la doppia valutazione (o ‘bis in idem’ sostanziale) dello stesso elemento a favore del reo. Se l’esiguità del danno patrimoniale è già stata presa in considerazione dal legislatore per creare una specifica ipotesi attenuata di un reato (come nel caso della ricettazione di lieve entità), quella stessa esiguità non può essere usata una seconda volta per applicare anche l’attenuante comune generale.
In pratica, la norma speciale (l’attenuante prevista per il singolo reato) ‘assorbe’ quella generale (l’art. 62 c.p.). Consentire il contrario significherebbe concedere un doppio vantaggio ingiustificato per la medesima circostanza di fatto, alterando l’equilibrio sanzionatorio voluto dal legislatore. La Corte d’Appello, pertanto, aveva correttamente applicato questo principio, negando il cumulo delle due attenuanti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, offre due importanti lezioni pratiche. La prima, di natura processuale, è un monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione che non siano mere fotocopie dei motivi d’appello, ma che sviluppino una critica puntuale e ragionata della sentenza di secondo grado. La seconda, di natura sostanziale, consolida l’interpretazione restrittiva sul cumulo delle attenuanti, chiarendo che il beneficio derivante dal danno di speciale tenuità viene assorbito dalla norma speciale che già lo valorizza, impedendone una duplicazione. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: in primo luogo, era una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, mancando quindi di specificità; in secondo luogo, era manifestamente infondato perché si basava su una pretesa giuridicamente errata.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) insieme a quella speciale per un reato di lieve entità (es. art. 648 co. 4 c.p.)?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, l’attenuante comune del danno di speciale tenuità non è compatibile con quella speciale prevista per alcuni reati che già valutano la particolare tenuità del fatto. La norma speciale assorbe quella generale, evitando che lo stesso elemento favorevole (l’esiguità del danno) venga valutato due volte.
Cosa accade se un ricorso per cassazione si limita a ripetere i motivi d’appello?
Se un ricorso per cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza sviluppare una critica argomentata contro la sentenza impugnata, viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. Non assolve alla funzione tipica del ricorso di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Livorno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., non è consentito, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell’impugnata sentenza), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, il motivo de quo risulta manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello correttamente applicato (cfr. pag. 4) il principio di dirit consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l’attenuante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita
nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, pos che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» (ex plurimis, Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.