Danno speciale tenuità: escluso per il furto di portafogli con documenti
L’applicazione della circostanza attenuante del danno speciale tenuità è un tema di costante dibattito nelle aule di giustizia, specialmente in relazione a reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: se l’oggetto del furto è un portafogli contenente non solo denaro ma anche documenti di identità e carte di pagamento, tale attenuante non può essere concessa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale di Mantova e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
Il fulcro del ricorso si basava sulla tesi che il valore economico del portafogli sottratto fosse minimo, giustificando così una riduzione di pena. Tuttavia, sia i giudici di merito che, da ultimo, la Suprema Corte hanno rigettato questa interpretazione.
La Questione Giuridica: Il Danno Patrimoniale e le sue Conseguenze
L’attenuante del danno di speciale tenuità è concepita per mitigare la sanzione penale quando il pregiudizio economico causato alla vittima è di entità particolarmente esigua. La difesa dell’imputato ha tentato di circoscrivere la valutazione del danno al solo valore materiale degli oggetti rubati, senza considerare il contenuto del portafogli.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dovuto rispondere a una domanda cruciale: il danno derivante dal furto di un portafogli si esaurisce nel suo valore venale o include anche il pregiudizio legato alla perdita di documenti e carte?
Le Motivazioni della Corte: un orientamento consolidato sul danno speciale tenuità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ribadendo un principio già ampiamente consolidato nella propria giurisprudenza. I giudici hanno chiarito che, nel caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, il danno non può essere considerato di speciale tenuità.
La motivazione si fonda su una valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa, che va ben oltre il mero valore dello stampato. Il danno, infatti, comprende:
* Valore non determinabile: I documenti di identità e le carte di pagamento hanno un valore funzionale che non è facilmente quantificabile economicamente, ma è certamente di non speciale tenuità.
* Effetti pregiudizievoli ulteriori: La vittima del furto subisce un disagio significativo, che si traduce in una perdita di tempo e in costi per avviare le pratiche di blocco delle carte e di duplicazione dei documenti sottratti.
La Corte ha sottolineato che questi elementi, nel loro insieme, configurano un danno che non si esaurisce nel valore del bene materiale e che, pertanto, impedisce l’applicazione dell’attenuante. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta corretta nell’applicazione di questo principio, che rappresenta un approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni: l’inammissibilità del ricorso
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia rafforza l’idea che la valutazione del danno in ambito penale debba tenere conto di tutte le conseguenze negative, dirette e indirette, subite dalla vittima, escludendo automatismi basati unicamente sul valore di mercato del bene sottratto.
Si può applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità in caso di furto di un portafogli con documenti e bancomat?
No, secondo la Corte di Cassazione questa attenuante non è applicabile, poiché il danno non si limita al valore materiale del portafogli ma include il pregiudizio derivante dalla perdita di documenti e carte di pagamento.
Perché il valore dei documenti e delle carte viene considerato nel calcolo del danno?
Perché il danno comprende il valore non determinabile dei documenti, il loro mancato utilizzo da parte del proprietario e gli ulteriori effetti pregiudizievoli, quali le pratiche e i costi necessari per la loro duplicazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione ritenuto manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la se Tribunale dì Mantova che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato aggravato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti ribadito che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e d identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di special considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale ten documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pre subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei docu (Sez. 4 – n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 28195 Sez. 4 – , n. 16218 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275582 – 01). La sentenza impugnat corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo conso giurisprudenza di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla C ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.