Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a NOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen. (fat commesso in Giussano il 26 marzo 2018);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fi dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fa attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggett della sottrazione se l’evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv 283980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528), dovendosi, oltretutto, tener conto che «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza d reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241): principi, questi, cui i giudici di merito si sono fedelmente atten nella decisione adottata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ritenuto che il valore della merce sottratta non potesse considerarsi irrisorio e che non rilevas la dimensione dell’esercizio commerciale o la circostanza che la merce non fosse stata danneggiata);
che il secondo motivo, che censura l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e s sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il C6Te – b – b – r = àib 202 – g
ES Antat-e Q24