Danno Patrimoniale Tenue: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso, in particolare quando si contesta la valutazione di una circostanza attenuante come quella del danno patrimoniale tenue. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel grado precedente, senza sollevare specifiche critiche di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, ovvero l’aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’imputato sosteneva che il danno fosse, in realtà, particolarmente modesto e che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione. Tuttavia, questa stessa argomentazione era già stata presentata e motivatamente respinta dai giudici del secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura aspecifica e reiterativa dei motivi presentati.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso sul danno patrimoniale tenue
La Cassazione ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse una mera ripetizione delle lamentele già espresse in appello. I giudici di secondo grado avevano già affrontato la questione in modo ‘preciso e concludente’, spiegando le ragioni per cui il danno patrimoniale non poteva essere considerato di speciale tenuità.
La Corte Suprema ha sottolineato che la valutazione sull’entità del danno è un apprezzamento di merito, riservato ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘esente da illogicità’ e ‘coerente con le risultanze istruttorie’. Pertanto, essendo l’apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che non siano semplici copie dei motivi d’appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario formulare critiche specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (come la violazione di legge o il difetto di motivazione) e non limitandosi a contestare la valutazione dei fatti. La decisione conferma che una difesa basata sulla mera riproposizione di argomenti già sconfitti è una strategia inefficace che porta unicamente a una condanna per inammissibilità e al pagamento di ulteriori spese.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘aspecifico’, ovvero si limitava a ripetere le medesime argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi e specifici vizi di legittimità.
Cosa si intende per circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità?
È una circostanza, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale, che permette una riduzione della pena quando il danno economico causato alla vittima del reato è considerato particolarmente modesto e di lieve entità.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’entità del danno stabilita dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito l’entità del danno, poiché si tratta di una valutazione di fatto. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della corte inferiore sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43731 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONISIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è aspeci reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in te e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti giuridici ai fini dell’esclusione della speciale tenuità del danno patrimoniale. La Cor con motivazione coerente con le risultanze istruttorie’ ha escluso che il danno patrimo dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla ba apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vi giuridici (si veda pagina 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023