Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 01HV91 -13) nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 e 625, comma 1, n. 2 c pen. e artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (fatti commessi in Pontassieve il 21 settembre 2017 ed il 16 novembre 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione responsabilità, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine all’individuazione dell’imputata quale autrice del delitto di furto, sulla base della fotografia estrapolata dai RAGIONE_SOCIALE telecamere di videosorveglianza e del riconoscimento diretto effettuato dalla persona offesa (vedasi pagg. 4 – 5, punto 3.1 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole della violazione dell’art. 61 n. 7 cod. è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile l’aggravante predetta in relazione al furto di cui al capo 1) in ragione dell’el valore dei 108 anelli sottratti, corrispondente a circa Euro 50.000,00 (vedasi pag. 5, punto 3. della sentenza impugnata), considerato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 7 cod. pen. (danno patrimoniale rilevante gravità), preliminare e decisivo è l’esame dell’oggettiva rilevanza economica del danno desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato viene commesso, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del danneggiato (Sez. 2, n. 10599 del 30/03/1987, Rv. 176826);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente