Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28634 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28634 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Conversano il 23/08/1953 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE operante nel settore delle telecomunicazioni e dichiarata fallita in data 27 marzo 2013, per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi a e b) e bancarotta preferenziale (capo c) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla «contestata aggravante», lo ha condannato
alle pene ritenute di giustizia.
In particolare, la Corte di appello ha prosciolto NOME COGNOME dalla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo b), e ha ridotto la pena per le condotte di cui ai capi a) e c), confermando in motivazione la «sussistenza dell’aggravante» che in motivazione la Corte di merito afferma essere stata contestata sia in relazione alla pluralità dei fatti di bancarotta, sia in relazi alla rilevante gravità del danno patrimoniale, considerando soprattutto la sottrazione all’attivo della somma oggetto del punto c) del capo di imputazione.
Quanto al capo a), all’imputato è stato contestato di avere venduto alla RAGIONE_SOCIALE, di cui erano titolari e amministratori i suoi figli, attrezzature e ad un prezzo inferiore al valore residuo ammortizzabile realizzando una nninusvalenza di euro 53.000,00 ed incassando il prezzo a distanza di un anno dalla vendita; inoltre, dopo avere venduto, nell’ambito di detto contratto di vendita, per euro 13.000,00 due furgoni Mercedes, stipulava contestualmente un contratto di noleggio avente ad oggetto gli stessi beni per il corrispettivo di euro 140,00 al giorno per ciascun automezzo, in tal modo maturando nei soli cinque mesi successivi alla vendita un debito di euro 33.000, oltre IVA.
Inoltre, quanto al reato di cui al capo c), è stato contestato all’imputato d avere effettuato pagamenti preferenziali alla RAGIONE_SOCIALE, da lui amministrata, per più di euro 410.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello volti ad attaccare l’affermazione di penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), nonché, in relazione al medesimo reato, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che la sentenza di secondo grado sembra affermare che lo stesso curatore fallimentare avrebbe riferito di non conoscere se il prezzo di vendita pattuito fosse inferiore al valore di mercato dei beni, cosicché non sarebbe possibile affermare la natura distrattiva della alienazione. Anche il Consulente tecnico del Pubblico ministero ha ammesso di non conoscere i beni ed il relativo settore tecnico e di essersi basato sul valore residuo ammortizzabile indicato nelle scritture contabili.
Con l’atto di appello si era sostenuto che solo una vendita effettuata ad un prezzo inferiore al valore di mercato poteva ritenersi distrattiva e tale valore non poteva ricavarsi in modo semplicistico dal valore ammortizzabile, soprattutto tenendo presente che nel settore delle comunicazioni in cui operava la fallita si
era da poco passati dall’analogico al digitale e le attrezzature nella disponibilità della società erano divenute obsolete. La vendita delle attrezzature era necessaria per ottenere la liquidità necessaria per pagare i contributi relativi al personale dipendente e conseguire il DURC, la cui mancanza non consentiva di incassare le fatture emesse nei confronti della RAI.
La Corte di appello ha desunto la natura distrattiva della vendita dei furgoni dalla circostanza che essa era avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore al costo del loro noleggio, omettendo tuttavia di considerare che i furgoni erano stati venduti privi delle attrezzature, mentre erano stati noleggiati con installat al loro interno costosissime attrezzature per la trasmissione via satellite, necessarie per poter adempiere i contratti conclusi con la RAI che avevano assicurato considerevoli profitti.
Tali circostanze erano state dedotte con l’atto di appello, ma la Corte di merito, sostiene il ricorrente, avrebbe del tutto omesso di motivare e comunque la motivazione risulta contraddittoria, atteso che i mezzi venduti erano del tutto differenti da quelli noleggiati.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 160 e 161 cod. pen., eccependo l’avvenuta estinzione del reato di bancarotta preferenziale contestato al capo c) per prescrizione maturata già prima della sentenza di primo grado.
Sostiene che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, già decorsi sia al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, sia al momento della sentenza di appello.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sul motivo di appello con il quale si deduceva l’insussistenza dell’aggravante, anche in riferimento al danno patrimoniale di rilevante gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha fornito una risposta adeguata, completa e priva di contraddizioni ed illogicità in relazione a tutti i rilievi formulati nell’atto di a e volti ad attaccare l’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a).
In particolare, ha osservato che il pagamento del prezzo è avvenuto oltre un anno dopo la vendita, cosicché la alienazione delle attrezzature non è dipesa dalla esigenza di reperire liquidità per provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed incassare le fatture emesse nei confronti della RAI.
Ha pure evidenziato che non rileva la congruità del prezzo di vendita, ma
assumono pregnanza altri elementi che rendono evidente la natura distrattiva dell’alienazione, come l’appartenenza della società acquirente allo stesso gruppo societario, la assenza di iniziative per ottenere il pagamento del prezzo, in contraddizione con l’affermazione di aver proceduto alla cessione dei beni per provvedere con urgenza al pagamento dei contributi previdenziali, e l’avere noleggiato i medesimi furgoni oggetto di vendita per un costo sproporzionato se confrontato con il prezzo di cessione.
L’imputato ha sostenuto, nel suo ricorso per cassazione, che i furgoni venduti erano privi di attrezzature, presenti invece in quelli noleggiati, ma trattasi di circostanza che non è stata dedotta nell’atto di appello, cosicché egli non può dolersi della mancanza di motivazione su di essa.
2. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza di primo grado ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla «contestata aggravante» senza specificare quale aggravante sia stata applicata.
Nel capo di imputazione viene fatta menzione sia del primo comma dell’art. 219 I. fall., sia del secondo comma, n. 1, della medesima disposizione, ma non si esplicita che il reato ha cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Tale carenza, tuttavia, non appare decisiva per affermare che l’aggravante del danno patrimoniale non sia stata contestata.
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che ai fini della contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l’aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell’art. 219 legge fall., quando non sia precisato il riferimento al primo comma di tale articolo (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, COGNOME, Rv. 277300 – 02; Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275095).
Nel caso di specie, l’espressa menzione del primo comma dell’art. 219 I. fall. porta a concludere che l’aggravante sia stata specificamente contestata.
Quanto alla diversa aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., questa Corte di cassazione ha osservato che, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l’utilizzazione dell’istitut risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283253 –
01).
Nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, l mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), I. fall. non integra alcuna violazione dell’art 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione dell pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5 n. 33123 19/10/2020, COGNOME, Rv. 279840 – 01).
Più precisamente, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 – dep. 2011, Loy, Rv. 249665), hanno chiarito che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dal 219, secondo comma, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
Di conseguenza, in applicazione del principio sopra esposto, poiché all’imputato sono state contestate più condotte di bancarotta, non era necessaria una formale contestazione dell’aggravante, già resa esplicita dalle pluralità di condotte di bancarotta descritte nella complessiva imputazione.
Quanto appena detto consente di chiarire a quale delle aggravanti il Tribunale abbia inteso riferirsi quando ha affermato che le circostanze attenuanti generiche erano equivalenti all’aggravante contestata.
Poiché la continuazione fallimentare opera anche in difetto di contestazione ed essa non costituisce sotto il profilo strutturale una circostanza aggravante, ma consiste nell’applicazione di una disciplina speciale della continuazione in deroga a quella ordinaria prevista dall’art. 81 cod. pen., il Tribunale, quando ha affermato che le attenuanti generiche erano equivalenti alla aggravante contestata, ha inteso fare riferimento alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Deve, quindi, concludersi che l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stata correttamente contestata ed è stata anche ritenuta dal Giudice di primo grado.
La Corte di appello, in risposta allo specifico motivo di appello volto a denunciare la carenza di motivazione della sentenza del Tribunale in ordine alle ragioni per cui la predetta aggravante era stata ritenuta, ha affermato che non si può negare il danno patrimoniale di rilevante gravità «tenuto conto soprattutto
della sottrazione all’attivo della somma oggetto del punto c)», ossia della somma oggetto del delitto di bancarotta preferenziale.
Deve, allora, osservarsi in questa sede che sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 – dep. 2011, Loy, Rv. 249665), secondo la quale, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., la sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità va verificata e motivata in riferimento a ciascuna delle condotte di bancarotta destinate ad essere unificate dalla c.d. continuazione fallimentare.
In tal senso si è già espressa questa Corte di cassazione affermando, in tema di reati fallimentari, che l’applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., non esclude l’autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre (Sez. 5, n. 42213 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282039 – 01).
Deve, allora, osservarsi che la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello può forse valere a dimostrare la sussistenza dell’aggravante in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che essa fa esplicito riferimento all’ammontare delle somme oggetto della bancarotta preferenziale, ma non vale a giustificare l’applicazione dell’aggravante in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché in relazione a quest’ultimo non possono rilevare le somme oggetto del diverso reato ma semmai occorreva valutare l’ammontare del danno derivato dalle sole condotte distrattive.
Tuttavia, anche in relazione al delitto di bancarotta preferenziale, la motivazione risulta incongrua, poiché ai fini della sussistenza dell’aggravante mostra di considerare in modo cumulativo il danno derivato da tutte le condotte di bancarotta per le quali è stata pronunciata condanna, mentre, per quanto sopra esposto, avrebbe dovuto considerare il solo danno derivato da ciascuna di esse.
Del resto, anche in relazione al reato continuato si è affermato che, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione quoad
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poenam prevista dall’art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (Sez. 5, n. 20519 del 28/02/2024, COGNOME, Rv. 286461 – 01).
La sentenza andrebbe, quindi, annullata in relazione ad entrambe le condotte di bancarotta fraudolenta, limitatamente all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Deve, tuttavia, rilevarsi che in relazione alla bancarotta preferenziale risulta ormai maturato il termine massimo di prescrizione, con conseguente accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Difatti, il reato risulta commesso in data 27 marzo 2013 e la pena edittale è pari ad anni sette e mesi sei di reclusione (anni cinque di reclusione, aumentata della metà per l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità); il termine minimo di prescrizione è, quindi pari ad anni sette e mesi sei, che, aumentato nella misura di un quarto ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, cod. pen., diviene pari anni nove, mesi quattro e giorni quindici, cosicché il termine massimo sarebbe scaduto in data 11 agosto 2024.
Deve tuttavia osservarsi che il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 194 giorni e precisamente dal 24 ottobre 2019 al 5 marzo 2020 per effetto dell’adesione del difensore all’astensione dalle attività di udienza proclamata dalle associazioni di categoria e dal 10 febbraio 2022 al 12 maggio 2022 per un rinvio del processo disposto su richiesta del difensore, cosicché il termine massimo di prescrizione è maturato solo in data 21 febbraio 2025.
Non risultando applicabile alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di bancarotta preferenziale contestato al capo c) perché estinto per prescrizione.
L’estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale comporta il venir meno dell’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.
La sentenza impugnata deve, inoltre, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità contestata in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Appare opportuno precisare in questa sede che anche escludendo l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non risulta ancora prescritto.
Difatti, il termine massimo, pari ad anni dodici e mesi sei, era destinato a maturare, essendo rimasto sospeso per 194 giorni, solo in data 9 aprile 2026.
Essendo ormai definitivamente accertata la responsabilità dell’imputato per
il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed essendo il rinvio volto esclusivamente a stabilire se debba essere applicata l’aggravante, senza che la
sua esclusione possa condurre a ritenere il reato estinto per prescrizione prima di questa sentenza, il Giudice del rinvio non potrà in ogni caso dichiarare il reato
estinto per prescrizione.
Infatti, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una
circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 43710 del
24/09/2015, Catanese, Rv. 264815 – 01).
4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di bancarotta preferenziale perché estinto per
prescrizione. La medesima sentenza deve, inoltre, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente all’aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità contestata in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, in conseguenza del venir meno della continuazione fallimentare per effetto dell’estinzione del reato di cui al capo c). Il ricorso deve, invec essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo c), perché estinto per prescrizione; previa esclusione della continuazione fallimentare, di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, annulla la medesima sentenza, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare, in relazione al capo a), nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 13/06/2025.