Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1108 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1108 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAVELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Udito il Consigliere relatore, il Procuratore Generale, riportandosi alla memoria in att conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore L’avvocato NOME COGNOME, discute i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 20.2.2024, aveva condannato COGNOME NOME alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli, con le circostanze aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Con requisitoria scritta del 22.7.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato.
Il ricorso va accolto, essendo fondato il proposto motivo di impugnazione nei seguenti termini
La motivazione della sentenza della corte di appello di Roma, invero, appare intrinsecamente contraddittoria, non avendo il giudice di secondo grado adeguatamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito per ritenere sussistente la contestata circostanza aggravante, in relazione a tutti i reati in contestazione.
La corte territoriale esordiva facendo riferimento a un principio affermato in un recente arresto della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo,
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indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (cfr. Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rv. 286675).
Il giudice di secondo grado ha successivamente richiamato il principio affermato da tempo, alla luce del quale in tema di reati fallimentari ed ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità -o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403).
Operata tale premessa teorica, tuttavia, il giudice di secondo grado sembra disattenderla nella misura in cui ha confermato sul punto la decisione di primo grado, evidenziando come il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute in considerazione dell’ammontare del passivo (che, invece, come si è detto non rileva) e, in particolare, dell’esposizione debitoria verso l’Erario e per l’ammontare dei beni sottratti, corrispondenti all’intero patrimonio della società fallita, concludendo nel senso che la condotta dell’imputato, avendo depauperato la società fallita di tutte le sue attività, deve ritersi particolarmente grave in quanto direttamente incidente in senso negativo sulla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto.
Si tratta, tuttavia, di un’affermazione estremamente generica, dunque meramente assertiva, che, in quanto tale, non appare sufficiente a ritenere rispettato il canone interpretativo dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità”, di cui all’art. 219, comma 1, I.
fall., si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori, che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 48203 del 19.7.2017, RV. 271274).
Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante innanzi indicata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma, che provvederà a risolvere l’evidenziata aporia motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 19.9.2025.