Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46341 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Casabona il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a Casabona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di NOME COGNOME rigettarsi i ricorsi rimanenti e correggersi, rispetto ad COGNOME NOME, l materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME per COGNOME NOME ed COGNOME NOME, l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME, gli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME per COGNOME NOME, che hanno tutti chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 14 luglio 2016 la Corte di appello di Catanzaro giudicava, t l’altro, su plurime imputazioni di bancarotta fraudolenta, rubricate come segue
capo B), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 21 giugno 2005;
capo C), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichia il 5 luglio 2005;
capo E), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 28 settembre 2005;
capo F), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiar 4 maggio 2005;
capo G), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiara 28 settembre 2005;
capo H), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiar 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società RAGIONE_SOCIALE;
capo L), e sottocapi, relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiar 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata s NOME;
capo M), e sottocapi, in relazione all fallimento della società RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 16 marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata RAGIONE_SOCIALE;
capo N), e sottocapi, in relazione ai fallimento della società RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 16 marzo 2004;
capi O) e P), in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato marzo 2004, e ai fatti di bancarotta riferibili alla incorporata società RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, adottava le seguenti statuizioni a carico degli imputati di cui in epigrafe, a titolo coinvolti nelle gestioni societarie o appartenenti alle relative compagin
NOME COGNOME era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi, e sottocapi, B), B1), B2), C), C1), C2), E2), F), F1), F2), G), H), H3), N) della rubrica, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità art. 219, primo comma, legge fall., ed era condannato – previa continuazion interna per la pluralità dei fatti di bancarotta in seno al medesimo fallimento 219, secondo comma, n. 1, legge fall.), e previa continuazione esterna tra condotte ascrivibili ai fallimenti di diverse società – alla pena prin complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione;
NOME COGNOME era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai ca e sottocapi, B), B2), B4), B5), C), C2), C3), C5), H), H2), H3), L), L4), L5), L N), O) e P) della rubrica, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilev gravità, ed era condannato, previa continuazione interna ed esterna, alla p principale complessiva di nove anni e dieci mesi di reclusione;
NOME COGNOME era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai cap e sottocapi, B), B1), E), E1), E2), E6), L) e O) della rubrica, con l’aggravant danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazio interna ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni di reclusion
NOME COGNOME era riconosciuta colpevole delle bancarotte di cui ai cap sottocapi, E2), L) e O) della rubrica, con l’aggravante del danno patrimoniale rilevante gravità, ed era condannata, previa continuazione esterna, alla p principale complessiva di cinque anni di reclusione;
NOME COGNOME era riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai capi sottocapi, E4), E6), F), F2), G) e G2) della rubrica, con l’aggravante del d patrimoniale di rilevante gravità, ed era condannato, previa continuazione inte ed esterna, alla pena principale complessiva di sette anni e due mesi di reclusi
NOME COGNOME COGNOME riconosciuto colpevole delle bancarotte di cui ai cap F) e G) della rubrica, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante grav ed era condannato, previa continuazione esterna, alla pena complessiva di sei an e due mesi di reclusione.
Sui ricorsi degli imputati questa Corte di cassazione, quinta sezione pena con sentenza 19 giugno 2018, n. 42568, adottava le seguenti statuizioni:
quanto a COGNOME, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio, in ordine ai sottocapi B2) e C2) per non avere l’imputato commesso il fat e in ordine al sottocapo H3) per insussistenza del fatto, mentre era annullata rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai capi, e sott B), fatta eccezione per una singola condotta di distrazione, B1), C1), F1), F2) e G), limitatamente, quanto a quest’ultimo, a parte delle condotte distrattiv ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi riguard l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., le attenuanti gene la continuazione interna e il trattamento sanzionatorio in genere;
quanto a NOME COGNOME, la sentenza di secondo grado era annullat senza rinvio in ordine ai capi e sottocapi H3) e L) per insussistenza del f mentre era annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, ordine ai capi, e sottocapi, B) e C3); il ricorso era rigettato nel resto assorbimento dei motivi sopra indicati;
quanto a NOME COGNOME, la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvio in ordine al capo L) per insussistenza del fatto, mentre era annu con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine ai ca sottocapi, B), B1), E), limitatamente ad una condotta distrattiva, E1) e O ricorso era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi , sopra indicati;
quanto a NOME COGNOME, la sentenza di secondo grado era annullata senz rinvio in ordine al capo L) per insussistenza dlel fatto, mentre era annullata rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine all capo O); il r era rigettato nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicati;
quanto a COGNOMECOGNOME la sentenza di secondo grado era annullata senza rinvi in ordine al sottocapo E6) per non aver l’imputato commesso il fatto, mentre e annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordin sottocapi E4) e F2); il ricorso era rigettato nel resto, previo assorbiment motivi sopra indicati;
quanto a COGNOMECOGNOME la sentenza di secondo grado era annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla penale responsabilità, in ordine al capo F); il ricors dichiarato inammissibile nel resto, previo assorbimento dei motivi sopra indicat
La Corte di appello di Catanzaro, giudice del rinvio, con la sentenza epigrafe:
ha assolto gli imputati, con varie formule, da tutti i reati in ordine ai questa Corte aveva ordinato la rinnovazione del giudizio;
ha riconfermato, per i reati superstiti, l’aggravante speciale di cui a 219, primo comma, legge fall.;
ha rideterminato le relative pene, come da prospetto che segue:
sette anni e dieci mesi di reclusione (p.b. cinque anni per il capo G, parte residua; aumentata per l’aggravante, ex
art. 219, primo comma, legge fall., a sei anni e otto mesi;
di quattro mesi per il capo B parte residua, di quattro mesi per il capo C, di tre mesi per il sottocapo E2 e di tre mesi
otto anni di reclusione (p.b. cinque anni per il capo N;
TABLE
previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, quattro anni e due mesi di reclusione (p.b. quattro anni complessivi per il capo G e il sottocapo G2; aumentata per la continuazione ex art. 131 cpv. cod. pen. di due mesi per il capo F)
previa concessione delle! attenuanti generiche prevalenti, due anni di reclusione per il superstite capo G (p.b. tre anni; ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.)
TABLE
Ricorrono nuovamente per cassazione tutti gli imputati, con rituale ministero difensivo.
Il ricorso di COGNOME è articolato in quattro motivi.
6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Il giudice di rinvio – si assume – ha omesso di esporre i criteri decisional lo hanno portato ad individuare nel capo G) il reato più grave, a front imputazioni di pari astratta gravità perché relative al medesimo titolo di rea ha omesso di esporre i criteri di quantificazione della relativa pena base, ri ad imputazione su cui, peraltro, era intervenuta in sede di rinvio pronun assolutoria parziale ed erano state poste in essere condotte risa rcitorie.
Il giudice di rinvio ha omesso di giustificare gli aumenti di pena, ex art cpv. cod. pen., relativi ai reati in continuazione, e ha operato pe essi quantificazioni indebitamente parificate, senza tenere conto, caso per caso, de posizione soggettiva dell’imputato e delle serbate condotte riparatorie.
Poiché gli aumenti in questione erano pari, nelle sentenze di merito originar a due mesi per ciascun reato satellite, è stato infranto il divieto di reformatio in peius.
E’ assente, nella decisione di rinvio, la quantificazione degli aumenti dì per i reati-satellite di cui ai capi H), M) e N), pur ormai definitivamente acce
L’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità no è stata motivata con riferimento alla totalità dei reati in discussione.
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, coinvolte nelle bancarotte su capi H) e M), risultavano incorporate nella società RAGIONE_SOCIALE (cui è distintame riferita l’imputazione sub N), anteriormente alla dichiarazione di fallimento. dato di fatto, oltre ad incidere sul rilievo dell’aggravante del danno patrimoni rilevante gravità, da valutare in rapporto alla società incorporante, impedi irrogare – rispetto ai citati capi H) e M) – gli aumenti ex art. 81 cpv. co (dovendosi semmai considerare l’aggravante, bilanciabile, della pluralità dei f di bancarotta).
6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
L’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità avvenuta, per tutti i reati, in modo generalizzato e aspecifico.
Essa andava misurata non già sul valore complessivo dei beni sottratti al società fallite, ma sul pregiudizio eventualmente sofferto dai creditori, l all’impossibilità di loro soddisfazione, totale o parziale, sul patrimonio delle stesse. Tale corretta misurazione è mancata.
6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel valutare ex novo l’aggravante ex art. 219, primo cornma, cod. pen. si doveva tenere conto delle assoluzioni pronunciate nel giudizio , di rinvio, stante la stretta interdipendenza logica e giuridica tra i capi d’imputazione e i re sottocapi, e anche tra i capi facenti riferimento a società poi coinvolte nel pro di incorporazione.
6.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Le attenuanti generiche sono state negate con giudizio superficiale, sulla b di asserzioni generiche e congetturali, senza tener conto delle condotte riparat realizzate dall’imputato.
7. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
7.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Esso sviluppa larga parte delle censure oggetto del primo motivo del ricors COGNOME. Il reato più grave, la cui scelta non sarebbe giustificata, è in qu caso quello di cui al capo N). Le società incorporate nella società RAGIONE_SOCIALE, rile per la posizione del ricorrente, sono la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE coinvolte nelle bancarotte sub capi H), con relativo sottocapo H2, O) e P).
Si obietta, altresì, che sarebbe stato considerato, ai fini della continua esterna, anche il capo L), oggetto di pronuncia di annullamento senza rinvio parte della Corte di cassazione.
7.2. Secondo, terzo e quarto motivo. Violazione di legge e vizio motivazione.
Sovrapponibili ai corrispondenti motivi del ricorso CommoOari.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
8.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
E’ privo di qualsiasi giustificazione – si assume – il riconoscim dell’aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il p dell’incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori; riconoscimento cu conseguita l’elisione delle attenuanti generiche per effetto dell’op bilanciamento in termini di equivalenza.
8.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
La quantificazione della pena non è stata argomentata.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
9.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
E’ privo di qualsiasi giustificazione – si assume – il riconoscim dell’aggravante del danno di rilevante gravità, in particolare sotto il p dell’incidenza delle condotte sul patrimonio dei creditori; incidenza che, n specie, sarebbe stata nulla.
A tale riconoscimento sarebbe, in particolare, legata la mancata declarator di prescrizione dell’unico reato accertato a carico della ricorrente.
9.2. Secondo motivo. Violazione di legge processuale.
Nel riscontrare l’aggravante suddetta il giudice di rinvio non si è attenu principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.
9.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione.
La censura concerne il giudizio di mera equivalenza delle attenuant generiche, anziché di loro prevalenza.
Il ricorso di COGNOME si compone di un unico motivo, con cui si deduc violazione di legge e vizio di motivazione.
Sarebbe privo di adeguata giustificazione, rispetto alle tre imputazioni per è intervenuta condanna, il riconoscimento dell’aggravante del danno di rilevant gravità, in particolare sotto il profilo dell’incidenza delle condotte sul patr dei creditori.
Né si giustificherebbe la mancata prevalenze delle concesse attenuant generiche (con ingiusta disparità di trattamento rispetto al coimputato COGNOME
Il ricorso di COGNOME si compone di un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione circa le ragioni a sostegno della decisione assunta, in relazion alle doglianze formulate nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure inerenti il rilievo dell’aggravante del danno patrimoniale rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), comuni a tutti i ricor eccezione di quello proposto da COGNOME, sono logicamente pregiudiziali e vanno esaminate in via prioritaria.
Le censure appaiono fondate, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante in questione si configura, nella bancarotta fraudolenta patrimonial solo se ad un fatto di rilevante gravità, quanto al valore dei beni so all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori ch complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 15 del 31/03/2021, COGNOME; Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 27127401).
La bancarotta in discorso è reato di pericolo e non richiede, nell’azione fallito, la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata a soltanto con la messa in pericolo degli interessi di cui costoro sono portato tuttavia, solo il riscontro effettivo del pregiudizio, e la sua connotazione in di rilevante gravità, è idonea ad integrare la fattispecie più severam incriminata (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 25230701). In questa prospettiva, la valutazione del danno va effettuata non tanto e già con riferimento all’entità delle operazioni speculative o distrattive po essere dall’imprenditore decotto, e alla conseguente diminuzione del patrimoni d’impresa, in sé considerata, bensì con riferimento ai riflessi che una diminuzione patrimoniale abbia prodotto sull’attivo, in termini di elevata incide sulla massa che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero veri gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Dii Muni, Rv. 217403-01; Sez. 5, 8690 del 27/04/1992, COGNOME, Rv. 191565-01), indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/200 COGNOME, Rv. 245822-01; Sez. 5, n. 8037 del 0:3/06/1998, COGNOME, Rv. 211637-01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, COGNOME, Rv. 255063-01).
E’ poi evidente che una valutazione del genere, in caso di imputazioni plurime riferite a distinti fallimenti, debba essere articolata, e specificamente giust con doverosa attenzione alle diverse situazioni d’impresa, potendo il danno
particolare gravità in astratto sussistere in rapporto al ceto creditorio determinata società, e magari non a quello di un’altra, e quindi l’aggravante e ritenuta rispetto anche solo ad alcuni dei reati in contestazione,
La sentenza impugnata mostra di conoscere il principio di diritto (ripreso pag. 36), ma non ne opera la corretta trasposizione ai casi concreti.
Rispetto agli imputati COGNOME ed COGNOME NOMENOME il giudice a quo si limita a rilevare il carattere «spudorato» delle operazioni distrattive e/o il v ingente delle somme sottratte, anche derivanti da pubblici finanziamenti, facen solo generico riferimento al danno subito dai creditori, qualificato come ingent termini di pura asserzione.
Non risultano, in ogni caso, partitamente esaminate le diverse real societarie, ma si fa esemplificativo, quanto inadeguato, ric:hiamo ad alcu soltanto di esse. Non è chiara l’incidenza, rispetto ai singoli fallimenti e a correlato ricadente sui creditori, delle assoluzioni parzialmente decretate. Né espressamente confutate le obiezioni contenute nelle memorie e nelle consulenze tecniche difensive, le quali argomentavano, società per società, sulla consist comparativa dell’attivo e del passivo d’impresa e sulle condotte riparatorie in poste in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Rispetto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOMECOGNOME e invero anch rispetto a COGNOMECOGNOME il riscontro dell’aggravante, bilanciata dalle atte generiche, è consegnato a proposizioni puramente enunciative, finendo di fatt assorbito nel giudizio di comparazione e rimanendo privo di valida e autonoma giustificazione.
La carenza motivazionale evidenziata è particolarmente significativa, perché incidente sul regime stesso di prescrizione dei reati tuttora in valutaz
Come correttamente rilevato in particolare dalla difesa di NOME COGNOME vale in questo processo il principio di diritto secondo cui, in caso di annullam parziale della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione, qualora s rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circosta aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad ef speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. (novellato dall legge 5 dicembre 2005, n. 251) il tempo necessario a prescrivere il reato giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria estinzione del reato stesso per prescrizione, ove quest’ultima, con accertame retrospettivo, risulti maturata, all’esito dell’eventuale esclusione della circ in sede di rinvio, prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 d
30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018 V., Rv. 271934- 01).
La sentenza rescindente n. 42568/18, datata 19 giugno 2018, della quinta sezione penale di questa Corte aveva rimesso al giudice del rinvio, tra l’alt questioni relative al riconoscimento dell’aggravante ex art. 219, primo comm legge fall., ad effetto speciale, e come tale incidente sui termini di prescrizi dunque fosse stata esclusa, dal giudice di rinvio, per una o più delle imputaz non attinte dall’annullamento pronunciato in cassazione il 19 giugno 201 l’aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità, il corrispondente r avrebbe ancora potuto (e dovuto) essere dichiarato prescritto dal medesim giudice, allorché il termine massimo di prescrizione – come prima facie appare, salvo migliore verifica di eventuali cause di sospensione – fosse maturato già pri della data anzidetta del 19 giugno 2018.
L’esito di prescrizione – per i reati sub iudice, per i quali, dopo la sentenza odierna, occorrerà dunque ulteriormente rinnovare il giudizio di sussisten dell’aggravante – rappresenta ancora uno scenario possibile. Tale esito sare ovviamente limitato ai reatj, ‘ rispetto ai quali l’aggravante dovesse essere esclusa a seguito del nuovo pronunciamento di merito.
La sentenza impugnata deve essere, in definitiva, annullata relativamente all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., con rinvio per n giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Il giudice di rinvio dovrà fornire congrua motivazione, reato per reato, ordine alla sussistenza o all’esclusione della circostanza, e dovrà valutare a in ipotesi di esclusione e per il reato corrispondente, il tema della prescrizio
L’annullamento va pronunciato anche a beneficio dell’imputato COGNOME, non ricorrente sul punto, in virtù dell’effetto estensivo previsto dall’art. 587, co cod. proc. pen., cadendo la pronuncia su circostanza avente carattere oggetti (cfr. Sez. 2, n. 12598 del 24/05/1991, COGNOME, Rv. 188778-01).
Restano conseguentemente assorbite le censure in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
Il giudice di rinvio, nel momento e nella misura in cui sarà chiamato rivalutare tali ulteriori punti, si atterrà ai seguenti criteri:
le attenuanti generiche hanno la precipua funzione di adeguare la sanzion finale all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, dopo che questo si compiutamente apprezzato nella globalità dei suoi elementi oggettivi e soggetti (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01.); esse andrann
qui applicate, ove la specificità delle vicende, come liberamente rivalut suggerisca, per una o più di esse, un temperamento correttivo;
la continuazione interna, ex art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta all’interno della me procedura concorsuale, mentre deve eventualmente applicarsi la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249665-01; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Viane114:), Rv. 242547-01; principio che lo stesso giudice a quo aveva dichiarato di voler osservare); pertanto, ai reati di cu ai capi H), L), M), N), O) e P) va applicato il primo regime, trattandosi di unico fallimento che ha interessato l’incorporante società RAGIONE_SOCIALE; la distinzio importante, perché la fattispecie, strutturata come continuazione inter mantiene veste formale di aggravante (da ultimo, Sez. 5, n. 48361 de 17/09/2018, C., Rv. 274182-01), teoricamente assoggettabile a giudizio di bilanciamento;
ai fini della continuazione esterna, ex art. 81 cpv. cod. pen., deve av riguardo, in cognizione, come è noto, alla violazione più grave considerata astratto (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347-01); e tuttav qualora i reati, legati dall’identità del disegno criminoso, non presentino al differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto ad individua mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave (arg. ex Sez n. 19561 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281172-01); di tale scelta dovrà esser fornita congrua giustificazione;
dopo l’individuazione del reato più grave e la quantificazione ragionata dell pena base, dovrà essere anche calcolato e motivato l’aumento di pena distintamente riferibile a ciascun reato satellite, con impegno argomentati correlato all’entità degli aumenti stessi, al fine di consentire la verifica del del rapporto di proporzione tra le pene in relazione agli illeciti accertati (Sez. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01);
sotto diverso e conclusivo aspetto, non viola il divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell’impugnazione che, mutando struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite dive quella più grave), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del d criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal giudice di primo grado, a patto che non irroghi una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).
Il giudice di rinvio starà infine attento a perimetrare esattamente i oggetto di rinnovata cognizione (comprendendovi i capi H, M e N quanto a COGNOME, escludendo il capo L quanto a NOME COGNOME).
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’aggravante di cui all’art. 21 comma 1, legge fallimentare e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuov giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 22/09/2023