Danno Patrimoniale: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Tardivo o Generico
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si discute di danno patrimoniale e della richiesta di attenuanti. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito due principi fondamentali della procedura penale: l’impossibilità di introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità e la necessità di una valutazione oggettiva del danno per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in sostanza, due violazioni di legge. La prima riguardava l’elemento soggettivo del reato, una questione che, come vedremo, non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. La seconda, invece, si concentrava sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto che l’importo di 4.000 euro, indebitamente percepito dall’imputato ai danni dell’Erario, non potesse essere considerato di lieve entità, negando così il beneficio richiesto.
I motivi del ricorso e il danno patrimoniale
Il ricorrente ha basato la sua difesa in Cassazione su due pilastri, entrambi rivelatisi fragili.
La questione nuova nel giudizio di legittimità
Il primo motivo di ricorso introduceva una discussione sull’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come tale argomento non fosse stato oggetto dei motivi di appello. Secondo un principio consolidato, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito; le questioni devono essere state “devolute”, ovvero sottoposte al giudice del gravame precedente. Introdurre una nuova doglianza per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile.
La genericità della censura sul danno patrimoniale
Il secondo motivo, fulcro della decisione, criticava la valutazione della Corte d’Appello circa l’entità del danno patrimoniale. La difesa sosteneva che la somma di 4.000 euro dovesse essere considerata esigua e, di conseguenza, che l’attenuante dovesse essere concessa. La Cassazione ha respinto anche questa argomentazione, definendola inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fornito una giustificazione logica e non manifestamente errata per la sua decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione su basi procedurali e sostanziali. Ha chiarito che il primo motivo era precluso dal cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello: si può discutere in Cassazione solo di ciò che si è discusso (o si sarebbe dovuto discutere) in Appello.
Sul secondo motivo, relativo al danno patrimoniale, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato. La valutazione sulla speciale tenuità del danno deve essere condotta su base oggettiva, considerando il valore economico del pregiudizio in sé. Non rileva, a tal fine, la capacità economica del soggetto danneggiato di sopportare tale perdita. Che il danno sia arrecato a un privato cittadino o all’Erario (come in questo caso), l’importo di 4.000 euro è stato ritenuto, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, “certamente non esiguo”. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e sufficiente, rendendo il motivo di ricorso una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Come conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi un’assenza di colpa nel proporre un’impugnazione con motivi palesemente infondati.
La decisione riafferma con forza due principi pratici: primo, la strategia difensiva deve essere delineata sin dai primi gradi di giudizio, poiché non è possibile introdurre “nuove carte” davanti alla Cassazione. Secondo, la richiesta di applicazione dell’attenuante per danno di speciale tenuità richiede una rigorosa argomentazione e deve fare i conti con una valutazione oggettiva dell’importo, che se non irrisorio, difficilmente consentirà il riconoscimento del beneficio, specialmente se la motivazione del giudice di merito è immune da vizi logici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché uno dei motivi sollevava una questione non presentata nel precedente grado di appello, mentre l’altro motivo era generico e non contestava validamente la motivazione della sentenza impugnata sulla non esiguità del danno.
È possibile presentare una nuova argomentazione legale per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la sentenza conferma il principio secondo cui le questioni non devolute al giudice d’appello, cioè non specificamente contestate in quella sede, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Come viene valutata la ‘speciale tenuità’ del danno patrimoniale per concedere l’attenuante?
La valutazione viene effettuata sulla base della consistenza oggettiva del danno (nel caso specifico, 4.000 euro, ritenuti non esigui) e non tiene conto della capacità economica del soggetto danneggiato (in questo caso, l’Erario) di sopportare la perdita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce l’inosservanza della legge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello ( 1-2 della sentenza impugnata), che la difesa non ha contestato, la questione non era stata devoluta con l’appello, sicché essa non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio legittimità;
rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 / cod. pen., è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione, laddove, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha escluso i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante in parola, st l’importo, pari a 4.000 euro, che l’imputato ha indebitamente percepito, tale da far riten certamente non esiguo il danno patrimoniale cagionato all’Erario, danno che deve essere valutato nella sua oggettiva consistenza, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo d sopportare il pregiudizio economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615 – 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della <nassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della éassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.