Danno Patrimoniale Modesto: Quando il Furto di un Portafoglio Causa un Danno Rilevante
L’applicazione della circostanza attenuante per danno patrimoniale modesto rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, specialmente nei reati contro il patrimonio come il furto. Questa attenuante, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, permette una riduzione della pena quando il danno cagionato è di speciale tenuità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla vittima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12935/2024) offre un’importante chiarificazione su come calcolare tale danno, andando oltre il mero valore economico degli oggetti sottratti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva contestato la decisione della Corte di Appello di Firenze di non concedergli l’attenuante del danno di speciale tenuità.
L’oggetto del furto era un borsello contenente non solo una somma di denaro, ma anche una pluralità di altri beni, tra cui una carta di credito, un bancomat e documenti di identità personali. La difesa sosteneva che il danno economico complessivo fosse sufficientemente lieve da giustificare una pena più mite. La questione giunta all’attenzione della Cassazione era, quindi, se la valutazione del danno dovesse limitarsi al valore di mercato dei beni o includere anche le conseguenze negative indirette subite dalla persona offesa.
La Valutazione del danno patrimoniale modesto
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo generico e manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione del danno patrimoniale modesto non può essere ristretta al solo valore della cosa sottratta. È necessario, invece, considerare l’intero spettro degli effetti pregiudizievoli che il reato ha prodotto sulla vittima.
Questo significa che il giudice deve tenere conto di ogni conseguenza negativa, anche non strettamente economica, che la persona offesa ha dovuto affrontare. Nel caso specifico, il furto del borsello non si è limitato alla perdita di denaro. La vittima ha subito un pregiudizio ulteriore, consistente nella necessità di bloccare le carte di pagamento e di avviare le procedure per ottenere il rinnovo dei documenti di identità. Queste attività comportano un dispendio di tempo, energie e spesso anche di denaro, elementi che contribuiscono a qualificare il danno complessivo.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come la concessione dell’attenuante sia legittima solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato “irrisorio”. Questa condizione non si verificava nel caso in esame. La Corte territoriale aveva correttamente negato l’attenuante proprio in ragione della “pluralità di beni contenuti nel borsello sottratto”, evidenziando come la presenza di carte di credito, bancomat e documenti identificativi aggravasse la posizione della vittima.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che, ai fini di questa valutazione, è del tutto irrilevante la capacità economica del soggetto passivo di sopportare la perdita. Il giudizio deve essere oggettivo e focalizzato sull’entità del pregiudizio in sé, non sulla condizione patrimoniale di chi lo subisce. La decisione si allinea a precedenti orientamenti (come la sentenza n. 5049/2021), consolidando una visione del danno che include tutte le sue ramificazioni pratiche e burocratiche.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento fornisce un’indicazione chiara e pragmatica: per stabilire se un danno sia di “speciale tenuità”, non basta guardare al cartellino del prezzo. È indispensabile un’analisi completa che comprenda tutti i disagi e i costi consequenziali. Il furto di un portafoglio, anche se contenente poco contante, raramente potrà essere considerato un fatto di lieve entità se costringe la vittima a un iter burocratico per recuperare documenti e strumenti di pagamento. Questa interpretazione garantisce una maggiore tutela alla persona offesa, riconoscendo che il danno derivante da un reato va ben oltre la semplice perdita materiale.
Quando è applicabile l’attenuante del danno patrimoniale modesto?
L’attenuante è applicabile solo quando il danno patrimoniale è talmente modesto da poter essere considerato irrisorio. La valutazione deve includere non solo il valore dell’oggetto sottratto, ma anche tutti gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima.
La capacità economica della vittima influisce sulla concessione dell’attenuante?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato è irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
Perché il furto di un portafoglio con documenti e carte non è stato considerato un danno di speciale tenuità?
Perché il danno non si è limitato al valore dei beni. La vittima ha subito un pregiudizio aggiuntivo derivante dalla necessità di bloccare e richiedere il rinnovo della carta di credito, del bancomat e dei documenti identificativi, un disagio che impedisce di qualificare il danno complessivo come irrisorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POGGIBONSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen. (fatto commesso in Colle di Val d’Elsa il 13 giugno 2014);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cu art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agl ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, sen che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615): situazione certamente non ricorrente nel caso al vaglio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territori ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta attenuante i ragione della pluralità di beni contenuti nel borsello sottratto alla parte offesa, tra i quali carta di credito e bancomat, oltre a documenti identificativi, dei quali era necessario ottener rinnovo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente