Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39932 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME VERGINE NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Palermo
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
PREMESSO IN FATTO
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge in riferimento all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha ritenuto, con una pronuncia risalente ma mai overruled (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 – 01) che «ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l’oggetto ed in via sussidiaria alle condizioni economiche del soggetto passivo. Non può invece farsi riferimento alla persona del reo nØ all’uso che egli intendeva fare della cosa stessa perchØ questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno».
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva e in concreto del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (così Sez. 2, n. 3383 del 13/12/1983, dep. 1984, Frezza, Rv. 163677 – 01, secondo cui «per la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., Ł necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di Rilevanza minima, e ciò in base a dati concreti. La relativa valutazione Ł rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione» (Conf.: Sez. 1, n. 1879 del 14/10/1980, dep. 1981, Amura, Rv. 147946 – 01, sulla prima parte; Sez. 2, n. 6189 del 11/01/1980, Guasco, Rv. 145318 – 01, sulla seconda parte).
La doglianza, che si limita ad una contestazione in punto di fatto in relazione all’importo effettivamente conseguito indebitamente, risulta pertanto inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Presidente NOME COGNOME