Danno patrimoniale lieve: la Cassazione ribadisce il divieto di doppio beneficio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa all’applicazione delle circostanze attenuanti. Nello specifico, i giudici hanno chiarito se l’attenuante comune per danno patrimoniale lieve possa essere concessa insieme a un’attenuante speciale che già tiene conto della ridotta entità del fatto. La risposta, come vedremo, è negativa, in applicazione di un principio cardine del nostro ordinamento.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 del Codice Penale, relativa all’aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. La difesa sosteneva che tale attenuante dovesse essere riconosciuta, nonostante all’imputato fosse già stata concessa un’altra attenuante, quella speciale prevista dall’art. 648, quarto comma, del Codice Penale (ricettazione di particolare tenuità).
Il Divieto di Doppia Valutazione del Danno Patrimoniale Lieve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato una semplice riproposizione di una doglianza già correttamente respinta nel precedente grado di giudizio. Il cuore della decisione si basa su un principio fondamentale: lo stesso elemento favorevole all’imputato non può essere valutato due volte per concedere due distinti benefici.
L’incompatibilità tra Attenuante Comune e Speciale
Nel caso di specie, l’esiguità del danno era già stata considerata per inquadrare il reato nell’ipotesi attenuata dell’art. 648 c.p. (fatto di particolare tenuità). Concedere anche l’attenuante comune dell’art. 62 n. 4 c.p. avrebbe significato premiare due volte l’imputato per la medesima circostanza, ovvero il valore esiguo del bene oggetto del reato. La Corte ha specificato che l’attenuante comune resta assorbita in quella speciale, quando quest’ultima già incorpora la valutazione della lieve entità del pregiudizio economico.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i Giudici Supremi hanno richiamato un precedente consolidato (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023), confermando che l’attenuante per aver causato un danno patrimoniale lieve non è compatibile con l’attenuante speciale riconosciuta per il reato di ricettazione di particolare tenuità. Quando la fattispecie viene ricondotta a quest’ultima ipotesi proprio in virtù dell’esiguo valore del bene, tale elemento non può essere nuovamente utilizzato per un’ulteriore riduzione della pena. Il ricorso, pertanto, è stato giudicato infondato e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di coerenza e logica giuridica essenziale nel sistema sanzionatorio penale. Impedisce che un singolo elemento di fatto possa generare un effetto moltiplicatore di benefici, garantendo proporzionalità ed equità nella determinazione della pena. Per gli operatori del diritto, è un chiaro monito a non fondare i motivi di ricorso sulla richiesta di una doppia valutazione di circostanze di fatto già considerate ai fini dell’applicazione di una norma speciale più favorevole.
È possibile ottenere due diverse attenuanti per lo stesso fatto, cioè il danno di lieve entità?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo stesso elemento favorevole, come l’esiguità del danno patrimoniale, non può essere valutato due volte per concedere sia l’attenuante comune (art. 62 n. 4 c.p.) sia un’attenuante speciale (come quella dell’art. 648, comma quarto, c.p.) che già lo considera.
Qual è la differenza tra l’attenuante comune del danno di speciale tenuità e quella prevista per il reato di ricettazione?
L’attenuante comune dell’art. 62 n. 4 c.p. si applica in generale a molti reati quando il danno causato è minimo. L’attenuante speciale dell’art. 648, comma quarto, c.p. è specifica per il reato di ricettazione e si applica quando il fatto nel suo complesso è di particolare tenuità, assorbendo già la valutazione sulla minima entità del valore della cosa ricettata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una semplice ripetizione di una richiesta già respinta correttamente in appello. Inoltre, si basava su un principio giuridicamente infondato, ovvero la possibilità di cumulare due attenuanti basate sulla stessa circostanza di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in riferimento alla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. Pen., è reiterativo di doglianza già avanzata grado di appello e disattesa dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche; che l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. ( riconosciuta nel caso di specie), nella quale resta assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ult disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2 , n. 51255 del 16/11/2023, Rv. 285693);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ci-esca-Fre in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025