Danno Patrimoniale e Furto: Quando il Valore non Basta per lo Sconto di Pena
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la valutazione del danno patrimoniale ai fini della concessione dell’attenuante speciale. L’ordinanza chiarisce che il semplice valore economico ridotto del bene sottratto non è sufficiente per ottenere una riduzione di pena, poiché il giudice deve considerare il ‘danno criminale’ nella sua interezza. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il tentato furto di una bicicletta. Il reato era stato aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose. I giudici di merito avevano riconosciuto le attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestata.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica del danno di speciale tenuità, previsto dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo il ricorrente, vi era una contraddizione nel concedere le attenuanti generiche e, al contempo, negare quella legata al ridotto valore della refurtiva.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dei motivi di ricorso e la corretta applicazione dei principi giuridici da parte dei giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La difesa si era limitata a sollevare una presunta contraddizione senza approfondire le ragioni della decisione dei giudici di appello.
Le Motivazioni: la Valutazione del Danno Patrimoniale
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione di come debba essere valutato il danno patrimoniale per l’applicazione dell’attenuante specifica.
La Differenza tra Danno Patrimoniale e Danno Criminale
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’attenuante del danno di speciale tenuità non si basa esclusivamente sul valore monetario del bene (il danno patrimoniale), ma richiede una valutazione complessiva del ‘danno criminale’. Questo concetto è più ampio e include tutti gli elementi concreti del fatto, come il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima e le modalità dell’azione. Nel caso di un furto, non rilevano solo il valore irrisorio del bene, ma anche il contesto e le conseguenze per la persona offesa.
I giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il ridotto valore della bicicletta fosse già stato assorbito nel riconoscimento delle attenuanti generiche. Negare l’attenuante specifica, quindi, non era una contraddizione, ma il risultato di un giudizio distinto e più complesso.
Aspecificità del Motivo di Ricorso
La Corte ha inoltre qualificato il motivo di ricorso come ‘aspecifico’. La difesa non aveva indicato quali elementi concreti, eventualmente trascurati dai giudici, avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione. Limitarsi a denunciare una contraddittorietà tra il riconoscimento delle generiche e il diniego della specifica attenuante, senza considerare la diversa natura dei due giudizi, rende l’impugnazione inefficace.
Conclusioni: Cosa Insegna questa Ordinanza
Questa decisione offre due importanti lezioni. La prima, di natura processuale, è la necessità di formulare ricorsi per cassazione che siano specifici, critici e puntuali, evitando censure generiche. La seconda, di natura sostanziale, rafforza l’idea che la valutazione della gravità di un reato contro il patrimonio non può essere ridotta a un mero calcolo matematico. Il giudice deve adottare una prospettiva olistica, considerando l’impatto complessivo dell’azione criminale. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che invocare un basso danno patrimoniale non è una scorciatoia automatica per ottenere uno sconto di pena, ma solo uno degli elementi da sottoporre a un’analisi giudiziale ben più ampia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per motivi generici, privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, e perché la difesa non ha indicato elementi specifici che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare.
Un danno patrimoniale di lieve entità garantisce sempre l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale?
Risposta: No. Secondo la Corte, per concedere tale attenuante non basta considerare solo il valore economico del bene, ma occorre un giudizio complessivo sul ‘danno criminale’, che include tutti gli elementi della fattispecie concreta, come il pregiudizio causato alla persona offesa.
Può esserci contraddizione se i giudici concedono le attenuanti generiche ma negano quella del danno di lieve entità?
Risposta: No, non necessariamente. La Corte ha chiarito che si tratta di due giudizi di natura diversa. Il ridotto danno economico può essere uno degli elementi valutati per concedere le attenuanti generiche, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento dell’attenuante specifica, che richiede una valutazione più globale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di cittadino di condanna per un tentativo di furto di una citybike, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ritenuta la recidiva qualificata e riconosciute le generiche equivalenti Bari il 20/12/2018);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali ritenuto la insussistenza dell’attenuante invoca rilevando che il ridotto danno economico era già stato valutato in sede di riconoscimento delle generiche, con un ragionamento del tutto coerente con quanto già affermato da questa Corte di legittimità a proposito della valutazione sulla ricorrenza dell’elemento circostanzial di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.: essa presuppone, infatti, un giudizio complessivo c prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fi della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i so parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irriso del bene sottratto (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282402-01; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, COGNOME, Rv. 275950-01);
ritenuto che la difesa si è limitata a rilevare la contraddittorietà tra il riconoscimento generiche e il diniego dell’attenuante di che trattasi, omettendo però di considerare la diversa natura del secondo giudizio, senza neppure indicare elementi pretermessi da parte dei giudici territoriali, cosicché, sotto tale profilo, il motivo è anche aspecifico;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
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