Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia confermava la condanna di NOME COGNOME per tre truffe. COGNOME è stato condannato perché, in qualità di agente della società “RAGIONE_SOCIALE“, operante nel settore delle forniture elettriche, aveva indotto con l’inganno degli utenti a firmar contratti di fornitura, attivando le utenze ed ottenendo il pagamento delle provvigioni dalla
società. Le querele venivano presentate alle persone indotte a sottoscrivere fraudolentemente i contratti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 120 e ss. cod. pen.): mancherebbe la querela in quanto l’unica persona offesa legittimata a presentarla sarebbe la società “RAGIONE_SOCIALE“, mentre gli utenti tratti in inganno non avrebbero patito alcun danno di natura “patrimoniale” e dunque non avrebbero la qualifica di persone offese;
2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all sussistenza degli artifici e raggiri e del profitto ingiusto: la società “RAGIONE_SOCIALE” avre speculato sulle migrazioni contrattuali e pagato le provvigioni con decisione autonoma, sicché non sarebbe rinvenibile alcun profitto ingiusto; peraltro la società “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe erogato l’energia omettendo di comunicare il subingresso ai nuovi utenti. Inoltre mancherebbe la prova degli artifici e raggiri, considerato che gli strumenti utilizzati d ricorrente, non sarebbero stati idonei ad indurre in errore gli offesi
2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ftmancata concessione io circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del comportamento processuale tenuto da COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che gli utenti raggirati e frui del servizio fornito dalla società “RAGIONE_SOCIALE” – che non avevano scelto, ma che era stato a loro imposto – non erano titolari del diritto di querela, in quanto non avevano patito u “danno patrimoniale”, è infondato.
1.2. Il collegio ribadisce che in caso di truffa, la persona offesa dal reato, titolare diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colu che subisce le conseguenze “patrimoniali” dell’azione delittuosa correlate al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiat non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest’ultimo è priva di ogni effetto (Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv. 284793 – 01).
E’ stato condivisibilmente affermato che «il titolare del diritto di querela, a norm dell’art. art. 120 cod. pen., è soltanto la «persona offesa da un reato» (nonché soggetto passivo del reato), intesa come la persona detentrice del bene giuridico leso o messo in pericolo protetto direttamente dalla norma penale e non anche il mero danneggiato», che può costituirsi parte civile, ma non può presentare querela. E che «pur essendo vero che, per sua struttura, il delitto di truffa non esige l’identità tra il soggetto passivo del ra
ossia la persona indotta in errore dalla condotta fraudolenta dell’agente ed il soggetto passivo del reato, vale a dire il titolare dell’interesse patrimoniale (ex multis, Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, COGNOME, Rv. 257495-01), tale dicotomia non può incidere sull’esercizio del diritto di querela», che spetta solo alla persona offesa.
1.3.Per individuare il titolare del diritto di querela è, dunque, necessario identificare bene giuridico protetto dalla norma e, di conseguenza, il titolare dell’interesse alla su tutela.
La collocazione della norma nel capo II del titolo XIII, dedicato ai delitti “contro patrimonio mediante frode”, ha indotto la giurisprudenza a ritenere necessaria la connotazione “strettamente patrimoniale” del danno generato dalla truffa, identificando il titolare dell’interesse protetto in colui che patisce la diminuzione patrimoniale. Ed giungere alla conclusione che, «essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto» (Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, cit., Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869-01).
E’ stato altresì affermato, quanto alla natura del danno ed alla sua connotazione patrimoniale, che nel delitto di truffa, mentre il “profitto” ingiusto può comprendere in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, il “danno” deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta, e non soltanto potenziale, che abbia l’effetto di produrre la perdita definitiva del “bene” da parte della vittima (Sez. 2, n. 18762 de 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255194 – 01).
1.3. Ribadito che il titolare del diritto di querela è la persona offesa, tito dell’interesse protetto dalla norma, che nel caso della truffa è chi, pur non essendo destinatario degli artifici e raggiri, patisce il “danno” correlato al profitto lucrato dall’a si deve indagare quale sia il danno idoneo ad integrare la fattispecie ed in che modo possa manifestarsi la sua natura “patrimoniale”.
In materia estorsione c.d. contrattuale, ovvero di un delitto “contro il patrimonio commesso non con frode, ma con violenza, si è affermato che l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto che il contraente-vittima sia costretto al rapporto negozial imposto, in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. La Corte ha, cioè, ritenuto integrato il danno da estorsione anche nella lesione dell’autonomia contrattuale (tra le altre: Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278998 – 01; Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, COGNOME, Rv. 241924).
Si ritiene che le linee ermeneutiche tracciate da questa giurisprudenza siano percorribili anche in relazione al reato di truffa, ovvero ad un reato contro il patrimon
consumato mediante frode: anche la truffa può, infatti, essere diretta non solo a produrre un danno di immediata consistenza patrimoniale, ma a ledere l’autonomia contrattuale dell’offeso, che patisce un danno non immediatamente quantificabile, ma anch’esso di natura “patrimoniale”, in quanto il contraente-vittima viene indotto al rapporto contrattuale attraverso la manipolazione fraudolenta della autonomia negoziale e gli viene impedito di perseguire i suoi interessi economici nel modo che ritiene opportuno.
1.3. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la condotta contestata s esprime nella perpetrazione di artifici e raggiri nei confronti degli utenti di forni elettriche, che sono stati indotti a sottoscrivere un contratto non voluto; e che hanno patito una evidente lesione dell’autonomia contrattuale, dunque, un danno patrimoniale che, ne consente l’inquadramento come “persone offese” e li legittima a proporre la querela (come ritenuto dalla Corte di appello a pag. 7 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa d perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra l altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, La Corte di appello identificava correttamente gli artifici e i raggiri posti in essere da COGNOME nel fatto di esibire i p documenti agli utenti e agli utenti registrati, inducendoli a ritenere che egli fosse agente dell’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e di avere poi usato i dati raccolti per confezionare contratti fal consegnati alla società “RAGIONE_SOCIALE” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Le contestazioni in ordine alla sussistenza dell’ingiusto profitto non sono consentite in quanto attinenti a valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimit con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. A ciò si aggiunge che dalle due sentenze conformi di merito emerge che il ricorrente ha incassato le provvigioni relative ai contratti imposti mediante frode.
Anche l’ultimo motivo con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità.
Sul punto il collegio ribadisce e che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la
personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui a legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, del 18/03/2021, COGNOME, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d’app rilevava che non fossero emersi elementi positivi che consentissero l’applicazio beneficio invocato (pag. 8 della sentenza impugnata).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore n La Preitfnte