Danno patrimoniale di speciale tenuità: la decisione della Cassazione
Il riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità rappresenta un elemento determinante per la quantificazione della pena in numerosi reati contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare questa circostanza attenuante, sottolineando l’importanza della coerenza logica nella motivazione del provvedimento.
Il caso e il ricorso per vizio di motivazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il presunto vizio di motivazione in merito al diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del Codice Penale. Secondo la difesa, il danno arrecato avrebbe dovuto essere considerato di entità minima, giustificando così una riduzione della pena.
La valutazione della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno analizzato la struttura argomentativa della sentenza impugnata per verificare se il diniego fosse supportato da ragioni valide. L’analisi si è concentrata sulla capacità del giudice di merito di spiegare, in modo lineare, perché il danno non potesse rientrare nella categoria della speciale tenuità.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi proposti. Quando la motivazione del giudice di secondo grado appare esistente, logica e priva di contraddizioni, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte evidenziano che il provvedimento impugnato non presentava lacune logiche. Il giudice d’appello aveva correttamente esaminato gli elementi del caso, giungendo alla conclusione che il danno patrimoniale non presentasse quei caratteri di eccezionale esiguità richiesti dalla norma. La Cassazione ha ribadito che, se la motivazione sul diniego dell’invocata attenuante è connotata da lineare e coerente logicità, il ricorso non può trovare accoglimento. La valutazione dell’entità del danno è infatti un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, i quali devono ponderare non solo il valore economico intrinseco del bene, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: per ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è sufficiente una generica contestazione dell’entità del danno. È necessario che la difesa fornisca elementi concreti atti a dimostrare l’irrilevanza economica dell’azione delittuosa. Questa pronuncia funge da monito contro i ricorsi meramente dilatori o privi di una solida base argomentativa, ricordando che l’inammissibilità comporta pesanti oneri pecuniari per il ricorrente. La chiarezza della motivazione del giudice di merito resta il baluardo contro cui si infrangono le impugnazioni basate su vizi di forma inesistenti.
Quando un danno patrimoniale è considerato di speciale tenuità?
Il danno è considerato di speciale tenuità quando il pregiudizio economico arrecato alla vittima è oggettivamente minimo e di valore trascurabile.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Il giudice può negare l’attenuante della speciale tenuità?
Sì, purché fornisca una motivazione logica e coerente che spieghi perché il danno non possa essere considerato di entità minima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40130 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 05XPP2Y) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motiva ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di s tenuità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugna motivazione sul diniego dell’invocata attenuante dimostra essere esistente e connotata d e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente