Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Monselice (PD) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Mediante il proprio difensore, NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in epigrafe indicata, che, dichiarando l’estinzione per prescrizione del reato di falsa testimonianza a lui addebitato, lo ha comunque condannato al risarcimento del danno morale nei confronti della parte civile NOME COGNOME.
Il ricorso, oltre a denunciare alcune inesattezze contenute in tale sentenza (segnatamente: omessa indicazione in epigrafe della nomina di un difensore di
fiducia; indicazione della sentenza di primo grado, in un passaggio della motivazione, come emessa dal Tribunale di Treviso anziché di Padova), lamenta essenzialmente la non configurabilità di un danno morale derivato dal reato alla parte civile.
La sentenza d’appello, richiamando espressamente sul punto quanto osservato da quella di primo grado, ha ricollegato tale pregiudizio al prolungamento dei tempi del processo civile in cui la testimonianza è stata resa, ma – replica la difesa – nessun prolungamento dei tempi ne è derivato, né alcun pregiudizio per la parte asseritamente danneggiata, la quale è uscita vittoriosa da quel giudizio civile. Dunque, COGNOME non solo in quella sede non ha mentito, ma, comunque, non ha prodotto alcun ingiusto turbamento del “corso della giustizia”.
Inoltre, il ricorso censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha definito costui come operaio specializzato, non essendo invece tale; nonché deduce che la COGNOME non ha mai dimostrato di aver pagato i lavori oggetto di quella testimonianza.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, sempre per iscritto, ha invece insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuna delle censure rassegnate con il ricorso può essere accolta.
Le inesattezze formali costituiscono semplici refusi, privi di ogni riflesso sull’esito del giudizio.
Egualmente priva di ogni rilievo è l’ipotetica imprecisione della definizione dell’imputato come “operaio specializzato”, in quanto resa dalla Corte d’appello non per indicarne la formale qualifica professionale, ma piuttosto la competenza sufficiente a comprendere l’effettiva portata dei lavori svolti e, quindi, il mendacio della sua divergente dichiarazione testimoniale: profili, questi, su cui il ricorso non replica.
Allo stesso modo, indifferente rispetto all’oggetto della decisione impugnata è la circostanza che la parte civile abbia o meno saldato il conto dei lavori. In questa sede, infatti, il tema controverso non può essere quello dell’esistenza e
dell’ammontare del relativo debito, potendosi qui discutere soltanto del danno eventualmente cagionato dalla falsa testimonianza del COGNOME o, al più, della falsità o meno della stessa: tema, quest’ultimo, che comunque il ricorso si limita esclusivamente ad enunciare, incidentalmente e senza rassegnare specifiche censure.
Quanto, infine, alla questione centrale del ricorso, quella, cioè, dell’esistenza o meno di un danno morale per la parte civile, non è vero, anzitutto, che la sentenza abbia fondato la propria conclusione affermativa esclusivamente sul ritardo dei tempi di definizione del processo civile, avendola motivata anche in ragione dell’«ansia derivante dalla possibilità di vedersi negato un diritto per effetto di testimonianza falsa».
Quest’ultima, inoltre, è una giustificazione indiscutibilmente ragionevole, nonché indipendente dal successivo esito favorevole del giudizio per la parte contraddetta dal falso “teste avverso”, potendo, anzi, la relativa sofferenza psicologica manifestarsi in modo ancor più acuto proprio per la parte processuale che sia consapevole di essere nel giusto e tema che ciò possa non esserle riconosciuto a causa delle circostanze non veritiere introdotte nel processo dal testimone mendace.
Il rigetto del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.