Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 23/11/1998
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di tentato furto aggravato;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso contesta la sussistenza della aggravante previ dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la mancata applicazione dell’attenuante di c
all’art. 62, n. 4, cod. pen.;
rilevato, quanto al primo profilo, che secondo la giurisprudenza di legittimità l’aggravan dell’esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto,
sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci nell’impedir sottrazione della
res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero
contro
llo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493 – 01
Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 280387 – 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258 – 01), non essendo essa esclusa dalla mera esistenza, nel luogo
in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruz immediata dell’azione criminosa, posto che soltanto una sorveglianza specificamente efficace
nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comm primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280157 – 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265808 – 01);
ritenuto che, correttamente, il Collegio di merito abbia escluso che, nel caso di specie, stata garantita una sorveglianza costante, tale da consentire un intervento immediato;
ritenuto, quanto al secondo profilo, che le censure difensive siano manifestamente infondate in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno deriv da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pen ex art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021 COGNOME, Rv. 280615 – 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01), circostanza esclusa nel caso di specie con motivazione esente da vizi logici e giuridici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
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