Attenuante per Danno Lieve: Quando la Cassazione Dice No
L’applicazione dell’attenuante per danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, è un tema cruciale in molti processi per reati contro il patrimonio. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e dipende da una valutazione rigorosa dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32639 del 2024, offre chiarimenti preziosi sui requisiti necessari, sottolineando come la genericità del ricorso e una visione parziale del danno possano precluderne l’applicazione.
Il Caso in Esame
Il caso riguardava un’imputata condannata in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. La difesa aveva presentato ricorso per cassazione, basando la sua argomentazione su un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno di particolare tenuità. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere la riduzione di pena, ritenendo che il pregiudizio economico causato fosse minimo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma complementari: la genericità del motivo d’appello e la sua manifesta infondatezza nel merito.
Le Motivazioni della Scelta
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni dietro la sua decisione, fornendo un’importante lezione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
In primo luogo, i giudici hanno qualificato il ricorso come ‘generico’. Questo significa che la difesa non si è confrontata specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto la logica seguita dalla Corte d’Appello, il ricorso si è limitato a riproporre la richiesta di attenuante senza indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione le critiche mosse alla decisione precedente e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
I Criteri per il Riconoscimento del Danno di Particolare Tenuità
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito la sua consolidata interpretazione dei criteri per applicare l’attenuante. La concessione del beneficio richiede che il pregiudizio causato sia ‘lievissimo’, ovvero di un valore economico ‘pressoché irrisorio’. Tuttavia, la valutazione non può fermarsi al mero valore di mercato del bene sottratto. È necessario considerare il danno nella sua interezza, includendo anche ‘gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa’. Questo significa che anche il furto di un bene di scarso valore può causare un danno significativo se, ad esempio, comporta disagi, costi aggiuntivi o un particolare turbamento per la vittima.
Inoltre, la Corte ha specificato un punto fondamentale: la capacità economica della persona offesa di sopportare la perdita è del tutto irrilevante. L’attenuante non serve a valutare la ricchezza della vittima, ma l’oggettiva entità del danno causato dal reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Dal punto di vista processuale, evidenzia l’importanza di redigere ricorsi specifici e argomentati, che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende impugnare. Dal punto di vista sostanziale, conferma una visione olistica del danno, che va oltre il semplice valore economico per abbracciare tutte le conseguenze negative che il reato produce nella sfera della vittima. Per ottenere l’attenuante per danno di particolare tenuità, non basta affermare che l’oggetto rubato valeva poco; è necessario dimostrare che l’impatto complessivo del reato sulla persona offesa è stato effettivamente trascurabile.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era ‘generico’, poiché non contestava in modo specifico e argomentato la motivazione della sentenza precedente, e ‘manifestamente infondato’, in quanto la richiesta non rispettava i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’attenuante.
Quali sono i criteri per applicare l’attenuante del danno di particolare tenuità?
Per applicare questa attenuante, il pregiudizio causato deve essere lievissimo e di valore economico quasi irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche tutti gli altri effetti dannosi subiti dalla vittima a seguito del reato.
La condizione economica della vittima influisce sulla concessione dell’attenuante?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la capacità economica della vittima di sopportare il danno è irrilevante ai fini del riconoscimento dell’attenuante. La valutazione si concentra esclusivamente sull’entità oggettiva del danno causato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32639 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il propri sindacato;
Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la concessione dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore ex se del bene sottratto, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa seguito della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente