Danno Lieve nel Furto: La Cassazione Valuta Anche i Danni Aggiuntivi
L’applicazione della circostanza attenuante del danno lieve, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, richiede una valutazione che va oltre il semplice valore economico della merce rubata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento consolidato, stabilendo che nel calcolo del pregiudizio devono essere inclusi tutti i danni patrimoniali subiti dalla vittima, compresi quelli derivanti dall’effrazione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato commesso in concorso. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado, negando all’imputato la concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando proprio tale diniego e sostenendo che il valore della refurtiva fosse sufficientemente modesto da giustificare una riduzione di pena.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Attenuante del Danno Lieve
Il fulcro della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 62 n. 4 c.p., che prevede una diminuzione della pena se il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato è di particolare tenuità. La difesa sosteneva che la valutazione dovesse concentrarsi esclusivamente sul valore dei beni sottratti. La Procura e le corti di merito, invece, propendevano per una visione più ampia, che includesse tutti gli effetti pregiudizievoli della condotta criminale.
La Valutazione del Danno Lieve secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno richiamato un principio giuridico consolidato, definito ius receptum, secondo cui la concessione dell’attenuante del danno lieve presuppone che il pregiudizio sia “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’ampiezza di tale valutazione. La Corte ha specificato che il giudice non deve limitarsi a considerare il valore intrinseco della cosa sottratta, ma deve estendere l’analisi a tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la vittima ha subito come conseguenza diretta del reato. Questo approccio olistico è fondamentale per una corretta applicazione della norma.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente applicato questo principio. Pur riconoscendo che il valore della refurtiva fosse modesto, aveva dato giusto peso a un altro elemento: il danno causato dalla forzatura della porta d’ingresso per compiere il furto. Questo danno accessorio, sommato al valore dei beni sottratti, ha fatto sì che il pregiudizio complessivo non potesse essere considerato di “particolare tenuità”. La spesa per la riparazione della porta, infatti, ha inciso in modo non trascurabile sul patrimonio della vittima, escludendo la possibilità di qualificare il danno totale come irrisorio.
La Cassazione ha quindi concluso che il ragionamento della Corte d’Appello era immune da vizi, in quanto perfettamente allineato alla giurisprudenza costante. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di fondamentale importanza pratica: la valutazione del danno lieve non è un mero calcolo matematico basato sul valore della refurtiva. È un’analisi complessa del pregiudizio globale subito dalla vittima. Chiunque si trovi a difendersi dall’accusa di furto e invochi questa attenuante deve essere consapevole che anche i danni consequenziali, come la rottura di una serratura o di un vetro, saranno inclusi nel computo totale. La decisione consolida una visione del diritto penale attenta non solo al fatto illecito in sé, ma anche a tutte le sue dirette conseguenze negative sul patrimonio della persona offesa.
Per il riconoscimento dell’attenuante del danno lieve, si considera solo il valore della refurtiva?
No, la valutazione deve tenere conto del pregiudizio complessivo subito dalla persona offesa, includendo anche gli ulteriori effetti dannosi derivanti dalla condotta, come quelli conseguenti alla forzatura di una porta.
Cosa si intende per danno di “particolare tenuità”?
Significa che il valore economico del pregiudizio complessivo deve essere lievissimo, ossia pressoché irrisorio. Un danno semplicemente modesto non è sufficiente per integrare l’attenuante.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato il principio consolidato secondo cui, nel valutare il danno, si deve tener conto anche dei danni accessori, come quelli alla porta d’ingresso, che nel caso specifico escludevano la particolare tenuità del pregiudizio totale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
.411.
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Rimini il 17 ottobre 2021);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui art 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona of abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta n rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, in cui s osservato che, sebbene il valore della refurtiva fosse modesto, occ:orreva tener conto del complessivo danno patrimoniale cagionato dalla condotta, e dunque anche di quello conseguente alla forzatura della porta di ingresso, che sicuramente non poteva considerarsi di particolar tenuità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consig re estensore
Il Presidente