Danno Lieve e Carte di Credito: Quando l’Attenuante non si Applica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a fare chiarezza su un tema di grande attualità: la configurabilità dell’attenuante del danno lieve nei reati che coinvolgono strumenti di pagamento come le carte di credito. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere come la giurisprudenza valuti il danno in relazione a beni il cui valore non è meramente materiale, ma potenziale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Mancata Concessione dell’Attenuante
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del Codice Penale. L’oggetto del reato era una carta di credito, e la difesa sosteneva che la mancata concessione dell’attenuante fosse basata su una motivazione illogica. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se il furto o la ricettazione di una carta di credito potesse essere considerato un reato da danno lieve.
La Decisione della Corte sul Danno Lieve e gli Strumenti di Pagamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio di diritto già consolidato con una precedente sentenza (n. 21790 del 2022), che risolve in modo netto la questione. Secondo tale principio, l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non è applicabile quando il reato ha per oggetto carte di credito.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è cruciale. La Corte spiega che, per valutare l’entità del danno, non si deve guardare al valore intrinseco del supporto materiale, ovvero il pezzo di plastica di cui è fatta la carta. Il vero valore, e quindi il potenziale danno, risiede nella ‘potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento’. In altre parole, il danno non è il costo della carta, ma la capacità della stessa di essere utilizzata ripetutamente per effettuare pagamenti, prelievi o acquisti illeciti. Questo danno potenziale è, per sua natura, non determinabile a priori e certamente non di ‘particolare tenuità’. La Corte sottolinea come l’oggetto giuridico protetto non sia il mero possesso del bene fisico, ma la sicurezza delle transazioni e la fiducia nel sistema dei pagamenti elettronici.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e coerente con la moderna realtà economica. L’esclusione dell’attenuante del danno lieve per i reati legati a carte di credito e altri strumenti di pagamento ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela penale contro questi tipi di crimini, riconoscendone la potenziale gravità a prescindere dall’effettivo utilizzo che ne viene fatto. In secondo luogo, chiarisce che il ‘danno’ in ambito penale non è sempre un concetto puramente economico e quantificabile, ma può includere la lesione di beni immateriali come la sicurezza e la fede pubblica. La decisione serve quindi da monito, stabilendo che la sottrazione di uno strumento di pagamento è un fatto intrinsecamente grave, il cui danno potenziale impedisce qualsiasi qualificazione di lieve entità.
È possibile ottenere l’attenuante del danno di particolare tenuità per un reato che ha come oggetto una carta di credito?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale attenuante non è configurabile perché il danno da considerare non è il valore del supporto materiale (la plastica), ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento.
Quale valore si considera per valutare il danno in caso di reati con carte di credito?
Si considera il valore derivante dalla potenziale capacità della carta di essere usata per pagamenti e transazioni. Questo valore non è quello del supporto materiale, ma un danno potenziale e non quantificabile a priori.
Qual è stato l’esito del ricorso esaminato in questa ordinanza?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2252 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato alla luce del principio di enunciato nel precedente Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022 Imp. Seccia Rv. 283338 – 01 secondo cui “in tema di ricettazione, non è configurabile l’attenuante del danno patrimonial particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strum pagamento”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Co ì deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 Il Consi liere Este sore COGNOME Il Presidente