Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18383 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, il 17 luglio 2024, ha, tra l’altro, rigettato la richiesta, rivolta alla direzione della casa circondariale, di accesso ai documenti relativi alla spesa sopportata dall’amministrazione per il ripristino dei locali da lui danneggiati nel maggio del 2021 e, in particolare, delle fatture di acquisto di secchi e vernice.
A tal fine, ha rilevato che, come già chiarito a fronte di precedenti istanze, di analogo tenore, di COGNOME, la questione risulta essere stata definitivamente regolata in forza della sottoscrizione, da parte del condannato, di un verbale di addebito con cui egli ha accettato la quantificazione del danno operata dall’amministrazione e si è impegnato alla restituzione, in più rate, della somma ivi indicata, ed aggiunto che «la deduzione di aver subito una vera e propria truffa da parte dell’Amministrazione nella quantificazione del pregiudizio, anche attualmente svolta, avrà se del caso sviluppi in sede penale ed in quella sede il detenuto potrà sollecitare all’autorità competente tutte le occorrende attività istruttorie».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge.
Eccepisce, al riguardo, che avendo interesse a dimostrare di essere stato costretto a pagare per un danno che non si è mai verificato, egli vanta un vero e proprio diritto soggettivo ad accedere alla documentazione relativa alla data in cui sarebbero stati svolti i lavori di tinteggiatura dei locali che egli è stato accusato di avere danneggiato.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure prive della necessaria specificità e, comunque, manifestamente infondate.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento
di sorveglianza, in forza dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 stesso codice, che sancisce l’inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 – 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 1, n. 35796 del 08/03/2019, COGNOME, Rv. 276615 – 01, nonché, di recente, Sez. 1, n. 37104 del 07/06/2024, Santagada, non massimata).
3. Nel caso di specie, risulta dal provvedimento impugnato che la richiesta di COGNOME di accesso alla documentazione afferente all’esecuzione dei lavori di ripristino ed alla spesa sopportata dall’amministrazione è già stata ritenuta, all’esito di precedente procedimento ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e con ordinanza emessa il 30 aprile 2024, irricevibile atteso, da un canto, che l’effettuazione di dette opere non presuppone, per necessità, l’acquisto di materiale, quali secchi e vernice, che, in ipotesi, può già essere disponibile e, dall’altro, che, una volta acclarato, in termini di certezza, che il danno si è verificato e quale ne sia la misura, il responsabile non ha alcun titolo ad interloquire sulle scelte dell’amministrazione in ordine a tempi e modi del ripristino.
La questione afferente al risarcimento del danno provocato da COGNOME nel maggio del 2021 è stata, poi, affrontata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari ordinanza dell’i luglio 2024, avverso la quale il condannato ha proposto ricorso per cassazione, che è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 7529 del 15/11/2024, dep. 2025.
In tale, ultima occasione i giudici di legittimità hanno espressamente sancito (cfr. pagg. 4-5) che, una volta acclarato che COGNOME ha riconosciuto il debito nei confronti dell’amministrazione penitenziaria, «ogni questione relativa al momento in cui quest’ultima, danneggiata, provveda a riparare il danno (che potrebbe anche decidere di non riparare) resta una questione squisitamente civilistica».
Ulteriore richiesta di COGNOME, specificamente diretta alla rideterminazione del danno, quantificato dall’amministrazione in complessivi 450 euro, è stata disattesa dal Magistrato e, quindi, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 24 maggio 2024, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 40592 del 11/10/2024.
Con la più recente istanza e, quindi, con i reclami proposti al Magistrato di sorveglianza, prima, ed al Tribunale di sorveglianza, poi, nonché, infine, con il ricorso per cassazione, COGNOME ha chiesto di esercitare il diritto di accesso in vista del conseguimento di obiettivi che, in considerazione dell’esito dei ,
procedimenti in precedenza da lui instaurati, gli sono ormai irrimediabilmente preclusi.
In proposito, va considerato che l’anelato esame delle fatture (ove esistenti) di acquisto del materiale sarebbe diretto, da un canto, alla verifica della congruità della somma che egli si è – liberamente, per quanto consta – impegnato a corrispondere a titolo risarcitorio e, dall’altro, alla verifica della effettiva esecuzione dei lavori, circostanza della quale egli dubita e sulla quale, però, non sarebbe, comunque, legittimato ad interloquire, posto che, come già chiarito dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 7529/2025, la quantificazione del pregiudizio e l’impegno assunto dal responsabile a rifonderlo non abilitano quest’ultimo a dolersi delle scelte assunte dall’amministrazione danneggiata in ordine a se, quando e come effettuare il ripristino dei locali.
Né, va, per completezza, rilevato, l’accesso agli atti indicati potrebbe essere considerato funzionale – come adombrato con il ricorso per cassazione – alla verifica, in negativo, dell’insussistenza di un danno, quello arrecato ai locali nel maggio del 2021, che, per le ragioni sopra già compiutamente esposte, deve intendersi definitivamente ed incontrovertibilmente accertato.
Considerato, quindi, che COGNOME ha introdotto un tema sul quale è intervenuta precedente pronuncia, a lui sfavorevole, che ha acquisito connotato di irrevocabilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 25/02/2025.