Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 36456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 36456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Copparo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nata a Bagnolo San Vito il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rapporto di specialità tra le ipotesi di cui all’art. 10-quater delle condotte di reato di cui all’art. 10-quater letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo: quanto al riconoscimento del danno morale a favore dell’RAGIONE_SOCIALE., l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata; quanto all’esclusione della sussistenza del del d.lgs. 74 del 2000 e all’art. 640,·comma 2, n. 1), cod. pen., l’annullamento della sentenza, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; quanto alla prescrizione del d.lgs. 74 del 2000 poste in essere tra il 2012 e il 2015, l’annullamento con rinvio della sentenza; quanto al resto, l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 7 maggio 2018, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati rispettivamente condannati, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, pari a euro 5.000,00: il primo alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 416, secondo e quinto comma, cod. pen., 3 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 39, 46, 49, 53, 54), nonché 56, 640, secondo comma, cod. pen. (capi 61, 62, 64, 65, 72); la seconda alla pena di anni 2 mesi 11 e giorni 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416, secondo e quint comma, 640, secondo comma, cod. pen., 3, 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 37, 38, 44, 45, 47, 48, 65) nonché 56, 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., (capi 61, 62, 64, 66, 73, 74).
Avverso la sentenza COGNOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 185 cod. pen., in riferimento all’art. 2059 cod. civ., relativamente al riconoscimento del danno morale in favore dell’RAGIONE_SOCIALE., il quale sarebbe riferito ad un potenziale ma indimostrato pregiudizio economico, che non può neppure essere rappresentato dal c.d. sviamento dell’attività di controllo, posto che si tratta di un’atti ordinaria e funzionale dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Si contesta, in secondo luogo, l’erronea applicazione degli artt. 15, 640 cod. pen. e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sul rilievo che la Corte territoriale non ha riconosciuto il rapporto di specialità tra il reato di tr aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, cod. pen. e quello di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2.3 Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’omessa considerazione del fatto che, al momento dell’assunzione della carica di amministratore da parte del COGNOME, il reato fosse già stato consumato. Secondo la difesa, non ricorrerebbe neppure un concorso temporale tra gli amministratori, trattandosi di un reato istantaneo.
2.4. In quarto luogo, si lamenta l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione delle singole annualità contestate per ogni delitto di cui all’art. 10 quater richiamato. Secondo la difesa, essendo ignoto il dies a quo del termine prescrizionale, non essendovi contezza della data certa dell’invio dei modelli F24,
pur se si volesse applicare il termine più sfavorevole per l’imputato, il reato sarebbe già prescritto per le annualità dal 2012 al 2015.
Avverso la sentenza anche l’imputata NOME COGNOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3.1. In primo luogo, si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen., per avere la Corte di appello fondato la penale responsabilità dell’imputata sulla sola sostanziale disponibilità personale che la stessa avrebbe fornito all’associazione criminosa. Secondo la difesa, non è stata indicata la prova dell’esistenza di alcun contatto tra l’imputata e gli altri membri del sodalizio, né è stato provato che la stessa eseguisse operazioni amministrative o fiscali a vantaggio dell’associazione. A riscontro dell’innocenza dell’imputata vi sarebbe, poi, la missiva del 9 febbraio 2018, inviata dal supposto promotore dell’associazione RAGIONE_SOCIALE alla COGNOME, dalla quale si evincerebbe che la ricorrente non aveva mai rivestito un ruolo cosciente e volontario all’interno dell’associazione, essendo una mera vittima inconsapevole del progetto criminoso.
3.2. Si contesta, in secondo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., relativamente all’entità della pena irrogata, per avere il Tribunale e la Corte di appello applicato gli aumenti sia per la continuazione interna che per la continuazione esterna dei reati contestati, in violazione del limite del triplo dell violazione più grave.
In data 22 agosto 2024, la difesa dell’imputata ha depositato una memoria con la quale, in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, sostiene che il giudice di appello non possa richiamare per relationem le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, laddove siano stati formulati specifici motivi di appello in ordine alla mancanza di riscontri oggettivi della penale responsabilità dell’imputata e della sua partecipazione al sodalizio criminoso.
4.1 In secondo luogo, la difesa sostiene che i motivi di ricorso formulati dall’imputato COGNOME in ordine al riconoscimento del danno morale a favore dell’RAGIONE_SOCIALE. e al rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e quello di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., possano estendersi anche alla COGNOME, avendo entrambi concorso nei medesimi reati e non potendo tali motivi di ricorso qualificarsi come personali.
4.2 Infine, la difesa invoca l’estensione dell’ultimo motivo di ricorso proposto da COGNOME all’imputata COGNOME, in ordine all’intervenuta prescrizione delle fattispecie di cui all’art. 10-quater del n. 74 del 2000, contestate come commesse da entrambi i ricorrenti tra gli anni 2012 e 2015.
In data 1° agosto 2024, l’RAGIONE_SOCIALE., tramite il difensore, ha depositato memoria difensiva.
5.1. Con un primo rilievo mosso avverso il solo ricorso proposto da COGNOME sul presupposto che per la COGNOME si sia formato il giudicato in ordine al capo di condanna civile – si sostiene che il danno all’immagine liquidato non rientra nella categoria del danno morale ma va correttamente configurato quale danno patrimoniale da “perdita di immagine” avente natura di danno-conseguenza, valutabile alla stregua della spesa necessaria per il ripristino del bene giuridico leso.
5.2. La parte civile sostiene, poi, la sussistenza di un concorso fra gli artt. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sul rilievo che il bene giuridico leso dalla truffa sia la corretta tenuta de posizione contributiva dell’assicurato, funzionale alla corretta erogazione delle prestazioni previdenziali che si è tentato di alterare mediante il fittizio incremento derivante dalla denuncia di retribuzioni mai corrisposte per un lavoro fittiziamente instaurato.
5.3. A proposito del ricorso proposto da COGNOME COGNOME, la parte civile deduce che i motivi prospettati, concernenti la responsabilità per il reato di cui all’art. 4 cod. pen. e l’entità della pena irrogata, non spiegano alcun riflesso in ordine alle statuizioni civili, le quali, pertanto, dovranno essere confermate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato agli effetti civili e dichiarato inammissibile agli effetti penali.
1.1. Il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente confermato in via equitativa il risarcimento del danno morale in favore dell’RAGIONE_SOCIALE derivante dallo sviamento e turbamento subito durante l’attività di accertamento contributivo svolta dall’ente.
Sul punto, questo Collegio non ignora l’esistenza di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il primo dei quali afferma che la costituita part civile abbia diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale – che non coincide con la mera misura dell’imposta evasa, ma deve tenere conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell’attività di accertamento tributario – che del danno morale, inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell’organo accertatore (cfr. Sez. F. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256583; Sez. 3, n. 35868 del 01/10/2002, Rv.
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222512). A questa ricostruzione interpretativa se ne contrappone un’altra, la quale nega che il giudice possa pronunciare, in favore dell’Amministrazione finanziaria costituita parte civile nel processo penale, una condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto “danno funzionale”, in quanto il costo del relativo espletamento è già posto in via AVV_NOTAIO a carico del bilancio statale, a prescindere dall’accertamento dei singoli illeciti tributari o penali, salvo che la particola attività del contribuente determini un danno concreto e specifico, ulteriore a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2024 Rv. 262361). Ad avviso di questo Collegio, il secondo orientamento deve essere ritenuto preferibile, in quanto più aderente all’esigenza costituzionale di concretezza del pregiudizio posto a fondamento della responsabilità civile da reato, perché utilizza quale criterio discretivo quello dello scostamento dell’attività funzionale effettivamente svolta rispetto alla normale attività istituzionale.
Orbene, nel caso di specie, l’ente erogatore ha subito un danno funzionale, postosi certamente al di fuori di una “normale attività istituzionale”, visto che quantum dei reati di cui agli artt. 3 e 10 -quater del d.lgs. 74 del 2000 e dei plurimi reati di truffa aggravata, ascritti al ricorrente e confluiti in undici ca imputazione su cui si è dovuto poi fondare l’accertamento de quo, ha richiesto l’avvio di una serie di procedure volte a smascherare gli ingenti meccanismi fraudolenti attivati, dando luogo, pertanto, ad un’attività di accertamento e controllo ben più consistente rispetto al consueto svolgimento di ordinari accertamenti. Invero, le indagini hanno costretto l’organo accertatore ad una complessiva verifica di ogni singolo illecito, dovendosi considerare l’operatività di un’associazione a delinquere, con la costituzione di ventiquattro società fittizie, intestate a prestanomi e riconducibili al medesimo gruppo di soggetti, non dotate di autonomia gestionale propria ma utilizzate al solo fine di creare contabilmente ingenti crediti di imposta fittizi derivanti da costi inesistenti, che ha lucrato inde vantaggi fiscali per ingentissimi importi.
Può dunque correttamente affermarsi che la quantità e la gravità dei reati per cui si procede, la significativa incidenza per l’RAGIONE_SOCIALE, i laboriosi controlli eseguiti .dispendioso carico cui l’ente è stato soggetto nella ricostruzione dell’intero apparato tributario giustifichino ampiamente il risarcimento in via equitativa del danno – peraltro determinato in misura assai modesta – derivante dallo sviamento dell’attività amministrativa condotta.
Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso in relazione ai profili civilistici.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento
fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra l fattispecie un rapporto di specialità unilaterale (Sez. 2, n. 35968 del 20/05/2009, Ry. 245586).
Deve però osservarsi che, ai fini dell’applicazione del suesposto principio di diritto, grava pur sempre sul ricorrente l’onere di prospettare una coincidenza sostanziale e fattuale tra il reato di cui all’art. 10-quater e quello di cui all’art. 640, comma 2, n. 1) richiamati; onere che, nel caso di specie, non è stato assolto, posto che COGNOME si è limitato ad una generica prospettazione di una teorica enunciazione, in assenza di indicazioni circostanziate, dimostrative della coincidenza del reato di truffa aggravata con il reato di indebita compensazione, mancando ogni riferimento alla corrispondenza di circostanze e cifre, pur in presenza di una pluralità di imputazioni.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La prospettazione difensiva è basata su generiche asserzioni, che non tengono conto della corretta motivazione della sentenza di appello, la quale – in totale continuità con quella di primo grado – sottolinea l’irrilevanza della successione temporale della carica di amministratore ricoperta dai ricorrenti e, dunque, della circostanza che all’epoca dei fatti l’amministratore della società fosse l’imputata COGNOME in luogo del COGNOME. Infatti, il ricorrente aveva ammesso, già in sede di interrogatorio, di essere un amministratore di fatto della stessa e, pertanto, era artefice consapevole della sua fittizia posizione amministrativa – finalizzata alla realizzazione di un’apparente provvista per i pagamenti necessari alle prestazioni pensionistiche ed assistenziali – nonché della sua fittizia posizione di dipendente ricoperta all’interno di altre società, avendo quale preciso scopo quello di maturare retribuzioni sproporzionate al fine di conseguire benefici contributivi non dovuti.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato (ex multis, Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023, Rv. 284687; Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854; Sez. 3, n. 20787 del 18/04/2002, Rv. 221978) e, dunque, il dies a quo dal quale far decorrere i termini di prescrizione del reato va individuato nel momento esatto in cui l’ultimo credito, relativo all’anno di riferimento, è stato portato in compensazione.
Nel caso di specie, il ricorso è privo di una compiuta prospettazione circa la mancanza di una data certa quale momento di invio dei modelli F24 relativi agli anni 2012-2015 (capo 54), durante i quali il COGNOME era legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, posto che non è stato provato né in alcun modo
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specificato che i fatti siano stati antecedenti a quelli imputati né che siano stat presentati modelli F24 anteriori a quelli indicati dell’imputazione; ed invero, la contestazione di cui al capo 54), del tutto pacifica, concerne l’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti il cui ultimo modello F24 risulta essere stato presentato in data 20 aprile 2017. Tale circostanza, pertanto, non consente di dichiarare il reato estinto per prescrizione.
Manifestamente infondata è la doglianza mossa con riferimento all’imputazione di cui al capo 53), per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 con riferimento all’annualità 2016.
Sul punto, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2 a 10 del decreto citato sono elevati di un terzo. Orbene, nel caso di specie, l’ultima dichiarazione dei redditi, con riferimento all’annualità 2016, è stata presentata in data 24 febbraio 2017; pertanto, aumentando la pena edittale massima prevista di anni sei e applicando l’aumento di un quarto previsto ai sensi dell’art. 161 cod. pen., il reato de quo si prescriverà non prima del 24 febbraio 2027.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
Giova premettere, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha riconosciuto la penale responsabilità della ricorrente, la quale, a richiesta del promotore dell’associazione, rivestiva la carica di amministratrice fittizia della società ed eseguiva personalmente le attività non delegabili su direttive di terzi, delegando invece quelle possibili e contribuendo, in tal modo, a tenere occultata la reale figura direttiva del COGNOME. Altresì provato è il dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione del delitto d all’art. 416 cod. pen., per la piena consapevolezza della fittizietà delle posizioni d amministratrice e di dipendente ricoperte dalla stessa, nonché per i rapporti intrattenuti con altri soggetti coinvolti nell’illecito. A fronte di tali considera le doglianze difensive si riducono a generiche asserzioni – basate sul richiamo di singoli atti processuali, la cui valenza è arbitrariamente interpretata – che si
oppongono alla ragionevole ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione.
2.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Appare corretto, infatti, il calcolo della pena irrogata alla ricorrente pari a anni 2 e mesi 11 di reclusione, posto che la Corte di appello non ha applicato, rispetto alla pena base, un aumento superiore al triplo della stessa, pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione. Del tutto arbitrario risulta il calcolo alternati della pena proposto dalla difesa, il quale non tiene conto del fatto che la pena per il reato-base è di un anno e sei mesi di reclusione e l’applicazione della continuazione porta ad un aumento complessivo inferiore al triplo della stessa, come già evidenziato dalla Corte d’appello.
2.3. Manifestamente infondata, per le considerazioni innanzi esposte sub 2.1., è la deduzione ulteriormente svolta nella memoria di replica depositata dalla ricorrente, con la quale la difesa insiste sull’assoluta assenza di riscontri oggettivi tali da ritenere provata la penale responsabilità della stessa e la sua partecipazione al sodalizio criminoso.
È altresì manifestamente infondata la richiesta di estendere i motivi di ricorso proposti da COGNOME NOME anche a COGNOME NOME in relazione al risarcimento del danno disposto a favore dell’ente accertatore e al rapporto di specialità esistente tra il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e quello di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen.
Invero, quanto al primo aspetto si ritiene, anche per la ricorrente, che il quantitativo dei reati ascritti e i relativi controlli svolti dall’ente accertatore stati ingenti e tali da giustificare il risarcimento del danno da turbamento e sviamento patito.
Né è possibile ritenere in concreto sussistente in favore della COGNOME il rapporto di specialità unilaterale configurabile in linea teorica tra il reato di indeb compensazione e quello di truffa aggravata, invocato dal solo COGNOMECOGNOME Infatti, le imputazioni ascritte a i ricorrenti sono differenti tra loro, rispondendo l’imputat per fatti di reato – ed in particolare per quelli di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ascritti ai capi 38), 45), 48) in concorso, peraltro, con COGNOME e non con il COGNOME – ben diversi da quelli riferiti al ricorrente, di cui ai capi 46), 49) e 54) dell’imputazione. A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha specificamente dedotto – arrestandosi, dunque, ad una considerazione del tutto generica – le ragioni dell’invocata specialità, anche vista la diversità d contestazioni e di posizioni per i due imputati.
È manifestamente infondato anche l’invocato termine di prescrizione per i reati di cui all’art. 10-quater citato, di cui ai capi 38), 45), 48), commessi in relazione agli anni 2012-2015. Valgono sul punto e argomentazioni già svolte in
relazione alla posizione del coimputato; in particolare, non essendo stati prodotti neppure dalla COGNOME modelli F24 anteriori al 16 marzo 2017, data indicata nell’imputazione, il più breve termine prescrizionale spirerà non prima del 16 settembre 2024.
Per questi motivi, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili agli effetti penali e deve essere rigettato, agli effetti civili, il ricorso di P Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
In ragione della loro soccombenza, i ricorrenti devono essere anche condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta agli effetti civili e dichiara inammissibile agli effetti penali il ricor COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/08/2024