Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ONORATO NOME
NOMENOME> nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 10 dicembre 2022 la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione con la quale il Tribunale di Pescara, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione e sessanta euro di multa per il reato di truffa e al risarcimento del danno arrecato alla parte civile.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata soprattutto la condotta post delictum del ricorrente, e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto il danno arrecato alla parte civile e liquidato dal primo giudice ammonta a 232 euro e non a “circa C 350,00”, come affermato nella sentenza impugnata.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.
La Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, con motivazione incensurabile, richiamando i “numerosi precedenti penali, anche specifici”, dell’imputato, che anche da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento di dette attenuanti, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
Il positivo comportamento successivo al reato si sarebbe poi sostanziato secondo la difesa – nell’assenza di analoghe condotte criminose e nella prestazione di regolare attività lavorativa.
A prescindere dalla scarsa significatività di dette circostanze, va ribadito, in ogni caso, che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
Effettivamente la Corte di appello è incorsa in un errore là dove ha indicato in “circa C 350,00” il danno causato alla parte civile, liquidato dal primo giudice in 232 euro.
Va ribadito, tuttavia, che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, non mass. sul punto), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255791).
Risulta condivisibile, pertanto, quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO circa la irrilevanza dell’errore commesso nella sentenza impugnata, considerato che il danno, pur ridimensionato, è comunque superiore alla soglia della speciale tenuità, dovendosi escludere che esso abbia arrecato un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio», in presenza del quale soltanto può essere riconosciuta l’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173 nonché Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615).
7. Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2023.