Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato decisione del Tribunale di Bologna in data 42 aprile 2022 che aveva riconosciu COGNOME NOME NOME del reato di furto in abitazione in concorso e utilizzazion indebita di carta di pagamento sottratta alla persona offesa.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazio in relazione al riconoscimento della consumazione del reato di furto in appartament trattandosi di condotta realizzata sotto il costante controllo e la possib intervento delle forze dell’ordine, nonché all’omesso riconoscimento della circosta attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. e in relazione al giudizio di equivale circostanze di segno opposto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Considerato che il primo motivo, concernente la consumazione del reato di cui all’art.624 bis cod.pen. risulta meramente reiterativo delle censure proposte l’atto di appello e adeguatamente disattese dai giudici di merito con motivazi logica e priva di contraddizioni, nonché del tutto privo di analisi censoria e di con con il suddetto incedere argomentativo ma del tutto assertivo e fondato su massim giurisprudenziali non coniugate con la peculiarità della ipotesi criminosa contesta
Quanto al trattamento sanzionatorio (circostanza attenuante di cui all’art.62 cod.pen.) i giudici dell’impugnazione, coni argomentare del tutto logico, han escluso la circostanza di cui all’art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava t che caratterizzato da speciale tenuità, sia per le modalità decettive della con sia per la qualità della persona offesa, sia per il valore dei beni e degli importi ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economi pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratt anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia sub conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacit soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez. 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini d riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., il mome in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazio del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza
eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277709 – 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’attività illecita sia arrestata allo stadio del tentativo.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024