Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il 23/11/1964
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 61, n. 5, 624 bis, comma 1 e 3, e 625, n. 2, cod. pen.;
Lette le conclusioni pervenute in data 28 giugno 2025 a firma del difensore di fiducia, avv. COGNOME con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte ribadito che il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Pertanto, il danno provocato dal ricorrente, quantificato in una somma pari ad almeno 100,000 euro, seppur modesto non può essere considerato di speciale tenuità, dovendosi dunque escludere l’applicabilità dell’invocata attenuante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
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