Danno di speciale tenuità: la Cassazione chiarisce i limiti di applicabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sull’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. Questo principio legale consente una riduzione della pena quando il danno patrimoniale causato dal reato è di entità minima. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e la valutazione del giudice deve essere completa, come dimostra il caso in esame.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di tentato furto aggravato di denaro contenuto nella cassaforte di un’area di servizio e per il furto aggravato di un estintore. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la mancata applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità.
Il Ricorso e l’attenuante per danno di speciale tenuità
La difesa sosteneva che il danno patrimoniale causato fosse particolarmente lieve, e che quindi l’imputato avesse diritto alla riduzione di pena prevista dalla legge. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere questa circostanza favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni di questa scelta sono state chiare e si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato meramente ‘reiterativo’, ovvero una semplice riproposizione di argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse ‘congruamente motivata’. I giudici d’appello avevano spiegato in modo logico e coerente perché il danno non poteva essere considerato di speciale tenuità. La valutazione non si era limitata al valore del bene che si tentava di sottrarre, ma aveva considerato l’azione criminale nel suo complesso. In particolare, era stato evidenziato che il tentativo di furto aveva causato un danno visibile alla vetrina espositiva dell’attività commerciale, un danno collaterale ma diretto e rilevante. La Corte d’Appello aveva inoltre argomentato, in merito alla valutazione del valore dei beni, che non si può presumere a priori un valore irrisorio, come nel caso di una bicicletta di marca.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del danno di speciale tenuità non riguarda solo il valore della ‘res’, cioè della cosa rubata o che si è tentato di rubare. Il giudice deve considerare tutte le conseguenze economicamente negative della condotta illecita, inclusi i danni arrecati a beni diversi da quelli oggetto del furto. Un danno alla proprietà, come la rottura di una vetrina durante un tentativo di scasso, è un fattore che incide pesantemente sulla valutazione e può legittimamente portare all’esclusione dell’attenuante. Pertanto, per ottenere la riduzione di pena, è necessario che l’intera azione delittuosa abbia avuto un impatto patrimoniale minimo sulla vittima.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo presentato fosse una semplice ripetizione di quello già proposto e respinto in appello, e che la decisione della Corte d’Appello fosse stata motivata in modo congruo e corretto.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante non è stata concessa perché, secondo la valutazione dei giudici di merito confermata dalla Cassazione, il danno non era di lieve entità. Tale valutazione ha tenuto conto non solo del valore del bene oggetto del tentato furto, ma anche dei danni collaterali causati, come la rottura visibile della vetrina espositiva dell’esercizio commerciale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato di denaro contenuto nella cassaforte dell’O.P.T. dell’area RAGIONE_SOCIALE carburanti RAGIONE_SOCIALE e di furto aggravato di un estintore;
Considerato che l’imputo denuncia, con un unico motivo l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che si tratta di motivo reiterativo di quello già proposto in appello, rispetto al quale la decisione impugnata ha congruamente motvato, evidenziando che la bicicletta Atala non avrebbe potuto presumersi di valore irrisorio e che il tentativo di furto aveva danneggiato visibilmente la vetrina espositiva dell’attività commerciale antistante il distributore (pag. 3);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024