Danno di Speciale Tenuità: Anche 76 Euro Possono Essere Troppi
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è spesso al centro di dibattiti nelle aule di giustizia, specialmente nei casi di furto di lieve entità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante chiave di lettura, ribadendo che la valutazione non si ferma al mero valore numerico del bene sottratto. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un danno di poco più di 76 euro non è stato considerato sufficientemente lieve da giustificare una riduzione di pena.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso nasce da una condanna per tentato furto aggravato commesso a Messina. L’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa. Durante il processo, era stata riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, ma era stata bilanciata con la recidiva e l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione di un’altra attenuante: quella del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, il valore della merce sottratta, pari a 76,40 euro, era talmente esiguo da dover giustificare tale beneficio.
La Valutazione del Danno di Speciale Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione per la concessione di questa attenuante non è un semplice calcolo matematico, ma un giudizio complesso.
I giudici hanno sottolineato che non si deve considerare solo il danno patrimoniale (il valore della merce), ma anche il cosiddetto “danno criminale” nella sua globalità. Questo significa che il giudice deve tenere conto di tutti gli effetti negativi che la condotta illecita ha provocato alla persona offesa, al di là della mera perdita economica.
Le Motivazioni della Cassazione: Oltre il Valore Patrimoniale
La Corte ha ribadito due concetti fondamentali per comprendere il rigetto del ricorso. In primo luogo, l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che un valore di 76,40 euro, considerato insieme alla natura della merce, non potesse essere qualificato come irrisorio.
In secondo luogo, è stato riaffermato un principio di grande importanza: ai fini di questa valutazione, è irrilevante la capacità economica della vittima di sopportare il danno. La legge tutela il patrimonio in sé, non la ricchezza del suo titolare. Pertanto, l’analisi deve concentrarsi esclusivamente sull’entità oggettiva del pregiudizio causato dal reato.
La Corte ha quindi concluso che i giudici di merito avevano fatto buon governo dei principi di diritto, considerando correttamente sia il valore dei beni sottratti sia la loro natura, e giungendo alla logica conclusione che il danno non era così lieve da meritare l’attenuante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: la concessione dell’attenuante per danno di speciale tenuità non è automatica, nemmeno di fronte a valori apparentemente bassi. I giudici dispongono di un’ampia discrezionalità nel valutare il contesto complessivo del reato e l’impatto sulla vittima. La decisione serve come monito: ogni azione illecita, anche se con un impatto economico limitato, viene valutata nella sua interezza, considerando tutte le sue conseguenze negative. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità è sufficiente che il valore della merce rubata sia basso?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione non riguarda solo il valore patrimoniale della cosa sottratta, ma deve considerare il “danno criminale” nella sua globalità, includendo anche altri effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
Un danno di 76,40 euro può essere considerato di “speciale tenuità”?
Secondo la decisione in esame, no. La Corte ha ritenuto che un valore di 76,40 euro, unitamente alla natura della merce, non possa essere considerato “pressoché irrisorio” o “lievissimo”, e quindi non giustifica la concessione dell’attenuante.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia eL .3 resa in data 13 gennaio 2025 dal locale Tribunale, coriTimputato COGNOME NOME è stato condanNOME, riqualificato il fatto nell’ipotesi tentata, alla pena, conces circostanza attenuante del vizio parziale di mente in equivalente alla contestata recidiv e all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di mesi quattro di reclusione ed eur 200 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 7, cod. pe commesso in Messina il 5 novembre 2023. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in or alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui ai fini dell’applicazione della suddetta circostanza è richiesto un giudizio complesso ch tenga conto non solo del danno patrimoniale, ma del danno criminale nella sua globalità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 344/2021, Rv. 282402- 01). E’ stato poi costantemente affermato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza de sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato il valore dei beni sottratti, par €.76,40, e la natura della merce, tale da non potersi considerare di valore irrisorio.
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il onsigliere estensore
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