Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 19/05/1965
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.4, cod. pen, risulta manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, essendo riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito, che ha indicato le congrue argomentazioni per cui nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’operatività della diminuente de qua (si veda sul punto pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato il non modesto valore dei beni sottratti alla persona offesa e la non lievità del danno cagionato a quest’ultima, a fronte della gravità delle modalità della condotta delittuosa);
che, dunque, la Corte d’appello ha motivato in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina ascritto all’odierno ricorrente, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo una valutazione anche degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri-offensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto;
che, in conclusione, deve affermarsi che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n.4, cod. pen. sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se – come nel caso di specie – immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363- 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.