Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BIANCAVILLA il 23/05/1974
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 457 cod. pen., non è formulato in termini
consentiti dalla legge in questa sede, essendo fondato su profili di censura che devono considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti, poiché si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito;
che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione
posta a base del provvedimento impugnato risulta incensurabile in questa sede, avendo i giudici di merito esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano,
in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza) attraverso argomentazioni prive di manifeste illogicità e di contraddittorietà;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge
e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che riproduttivo anch’esso di doglianze già dedotte in appello, risulta manifestamente infondato poiché, tenuto conto che l’applicabilità della suddetta diminuente implica un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici, nel caso di specie, emerge come la Corte territoriale abbia ritenuto non ravvisabile un danno economico di speciale tenuità per la persona offesa con motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in questa sede (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.