Danno di Speciale Tenuità: Il Furto di Due PC è Lieve? La Risposta della Cassazione
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Questa norma permette una riduzione della pena quando il danno economico causato dal reato è di entità minima. Ma come si definisce un danno ‘minimo’? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui criteri di valutazione, escludendo che il furto di due personal computer nuovi possa rientrare in questa categoria.
Il Caso in Esame: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Livorno sia in appello dalla Corte di Firenze. L’oggetto del furto consisteva in due personal computer nuovi.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello per non aver concesso l’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di Danno di Speciale Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Per poter applicare l’attenuante in questione, non è sufficiente un danno generico, ma è necessario che il pregiudizio economico arrecato alla vittima sia “lievissimo”, ovvero di valore “pressoché irrisorio”.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione del danno non deve limitarsi al solo valore di mercato del bene sottratto. È indispensabile considerare anche tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la vittima ha subito a causa della sottrazione. Ad esempio, la perdita di dati importanti, l’interruzione di un’attività lavorativa o il disagio causato dalla necessità di sostituire il bene.
Un punto cruciale sottolineato dai giudici è l’irrilevanza della capacità economica della persona offesa. Il fatto che la vittima sia benestante e possa facilmente sopportare la perdita non ha alcun peso nella valutazione della tenuità del danno. Il criterio è oggettivo e si concentra sul valore del pregiudizio in sé.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il furto di due personal computer nuovi non possa in alcun modo configurare un danno patrimoniale “lievissimo”. Il valore intrinseco di tali beni esclude a priori la possibilità di considerare il pregiudizio come quasi irrisorio. La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente applicato i principi di diritto consolidati, negando l’attenuante.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce una linea interpretativa rigorosa per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. La decisione serve come monito: l’attenuante non è una formula applicabile a tutti i furti di beni di valore non eccezionale. È riservata a situazioni in cui l’impatto economico sulla vittima è veramente minimo e trascurabile. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sigilla l’esito del ricorso, confermando che la valutazione della tenuità del danno deve essere condotta con criteri oggettivi e non può prescindere da una considerazione completa del pregiudizio subito dalla parte offesa.
Quando si applica la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità?
Si applica quando il pregiudizio economico causato alla vittima è lievissimo, ossia di valore pressoché irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
Perché il furto di due computer nuovi non è stato considerato un danno di speciale tenuità?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il valore patrimoniale di due personal computer nuovi non può essere considerato “lievissimo” o “irrisorio”. Di conseguenza, il furto di tali beni esclude in partenza la possibilità di applicare l’attenuante.
La condizione economica della vittima influisce sulla concessione dell’attenuante?
No, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico è irrilevante. La valutazione della tenuità del danno si basa su criteri oggettivi legati al valore del pregiudizio in sé, indipendentemente dalla situazione finanziaria della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASCINAil 19/03/1969
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sent Tribunale di Livorno che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di furto a
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la se della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in or esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circ attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il preg cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante da (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/ Giorgio, Rv. 280615 – 01).
La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( fur personal computer nuovi) ha fatto corretta applicazione del principio sopra ripor costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cas ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremill i tgassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1213a 2024
Il onsigliere estensore
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