Furto e Danno di Speciale Tenuità: la Cassazione fa Chiarezza
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nel diritto penale patrimoniale: l’applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Questa decisione chiarisce i limiti di tale circostanza, specialmente nei casi di furto che comportano il danneggiamento di beni, come un’automobile. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso di un imputato, stabilendo che il danno arrecato a una vettura non può essere qualificato come ‘irrisorio’.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. All’imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, portando alla determinazione di una pena ritenuta congrua dai giudici di merito.
Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali, con l’obiettivo di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la questione del Danno di Speciale Tenuità
Il ricorrente ha articolato il suo appello alla Suprema Corte su due punti fondamentali:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità: Il primo motivo di doglianza riguardava la presunta erronea valutazione dei giudici di merito, che non avevano concesso la specifica attenuante legata all’esiguità del danno patrimoniale causato.
2. Vizio di motivazione sulle attenuanti generiche: Il secondo motivo contestava la motivazione con cui erano state concesse le attenuanti generiche, ritenendola insufficiente e illogica.
L’analisi della Corte si è concentrata principalmente sul primo punto, che rappresenta il cuore giuridico della decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile con argomentazioni chiare e nette che ribadiscono principi consolidati.
L’infondatezza del motivo sul danno di speciale tenuità
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘manifestamente infondato’. La motivazione si basa su un’interpretazione rigorosa del concetto di danno patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’attenuante. Secondo i giudici, questa circostanza richiede che il danno sia ‘irrisorio’, ovvero trascurabile e quasi insignificante. Nel caso specifico, il danno arrecato alla vettura per commettere il furto non poteva in alcun modo essere considerato tale. Di conseguenza, la richiesta dell’imputato si poneva in palese contrasto con il dato normativo e la sua interpretazione consolidata.
L’inammissibilità del secondo motivo
Anche il secondo motivo è stato respinto, ma per una ragione processuale. La Corte ha ricordato che le valutazioni relative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tali valutazioni non possono essere censurate in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘sufficiente e non illogica’.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale: l’attenuante del danno di speciale tenuità ha un ambito di applicazione molto ristretto e non può essere invocata per danni che, pur non essendo ingenti, hanno una loro oggettiva consistenza economica e funzionale, come il danneggiamento di un’autovettura. La decisione implica che per ottenere il riconoscimento di tale attenuante, il pregiudizio causato alla vittima deve essere veramente minimo. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al suo percorso giudiziario.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità si applica solo quando il danno causato è ‘irrisorio’, ovvero talmente lieve da essere considerato quasi insignificante.
Il danneggiamento di un’auto durante un furto rientra nel concetto di danno di speciale tenuità?
No, secondo la Corte di Cassazione, il danno arrecato a una vettura non può essere considerato irrisorio e, pertanto, non consente l’applicazione di questa specifica attenuante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, fissata equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43220 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 15 ottobre 2020 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, non potendosi considerare tale il danno arrecato alla vettura;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 04/10/2023.