Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 605 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 5/06/2024, con la quale NOME COGNOME veniva condannato per il reato di cui all’art. 624 bis e 625 n.2 cod,pen.
L’imputato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod.pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3 II motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il motivo in questione è anche manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla mancata concessione dell’attenuante ex art 62 n.4 del danno patrimoniale di speciale tenuità; in particolare nel caso di specie è stato valutato il valore della merce sottratta, comprensiva di valigia con posate d’argento, e i danni cagionati per commettere il furto (danneggiamento delle porte dei garages e della videocamera di sorveglianza), ritenendoli logicamente incompatibili con l’attenuante della speciale tenuità del danno.
La decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 26’9241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025