Danno di Speciale Tenuità e Ricettazione: la Cassazione fa Chiarezza
L’applicazione delle circostanze attenuanti nel diritto penale è un tema complesso, specialmente quando norme diverse sembrano sovrapporsi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sul rapporto tra l’attenuante comune del danno di speciale tenuità e l’ipotesi specifica di ricettazione di lieve entità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: un elemento favorevole all’imputato non può essere valutato due volte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un difetto di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale e, soprattutto, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
Il Principio del Ne Bis in Idem Sostanziale
Il cuore della questione giuridica risiede nella presunta incompatibilità tra due diverse norme attenuanti. Da un lato, abbiamo l’attenuante comune dell’art. 62, n. 4 c.p., che prevede una diminuzione di pena quando il danno patrimoniale causato è di minima entità. Dall’altro, l’articolo 648 del codice penale, che disciplina la ricettazione, prevede al suo quarto comma una specifica ipotesi attenuata quando il fatto è di particolare tenuità.
La difesa del ricorrente sosteneva che, nonostante la lieve entità del fatto fosse già stata considerata, dovesse essere applicata un’ulteriore riduzione di pena per il valore esiguo del bene ricettato (il telefono). Questa tesi si scontra però con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Analisi sulla non applicabilità del danno di speciale tenuità
La questione centrale è se un singolo elemento – in questo caso, il valore modesto del bene – possa giustificare l’applicazione di due diverse attenuanti. La risposta della Corte è stata negativa, basandosi sul principio del cosiddetto ‘ne bis in idem’ sostanziale, secondo cui lo stesso elemento fattuale non può essere valutato più volte dal giudice a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto il motivo di ricorso generico e meramente riproduttivo di argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. La Corte territoriale, infatti, aveva già sottolineato l’assenza di una valida giustificazione da parte dell’imputato sulla provenienza del telefono.
In secondo luogo, e in modo dirimente, la Cassazione ha ribadito che l’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62 c.p.) non può coesistere con quella speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, co. 4 c.p.). L’ipotesi speciale assorbe quella comune, poiché l’esiguità del danno patrimoniale è già l’elemento centrale che giustifica la minore gravità del reato di ricettazione lieve. Applicare entrambe le norme significherebbe violare il divieto di doppia valutazione dello stesso elemento. La Corte ha inoltre aggiunto, a titolo di ulteriore argomento, che il valore del telefono cellulare in questione non era comunque tale da poter essere considerato di entità così lieve da giustificare l’attenuante.
Conclusioni
La decisione in esame consolida un importante principio di diritto: nel concorso tra una norma attenuante generale e una speciale che valorizzano il medesimo presupposto fattuale, prevale la norma speciale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che in casi di ricettazione di beni di modesto valore, la strategia difensiva deve concentrarsi sull’ottenimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., senza poter sperare in un’ulteriore riduzione di pena basata sull’art. 62 c.p. per lo stesso motivo. L’ordinanza serve come monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’attenuante per danno di speciale tenuità è compatibile con il reato di ricettazione di lieve entità?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l’ipotesi speciale di ricettazione di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, cod. pen.), poiché quest’ultima già valuta l’esiguità del danno. Il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era privo di specificità, limitandosi a riproporre censure già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio. Inoltre, il motivo era manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARENTE NOME nato a LISCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull’assenza di una valida giustificazione da parte dell’imputato sulla provenienza del telefono);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 01), come già evidenziato a pagina 5;
che peraltro il motivo si rivela anche manifestamente infondato alla luce del valore del telefono cellulare oggetto di ricettazione che esclude comunque la ricorrenza dell’attenuante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere-tensore
Il
Prlsldehte