Danno di speciale tenuità: non basta il basso valore della merce
L’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, è spesso invocata nei reati contro il patrimonio. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta che va oltre il mero valore economico del bene sottratto. Con l’ordinanza n. 37565/2024, la Corte di Cassazione ribadisce i criteri rigorosi per il suo riconoscimento, sottolineando come anche i danni accessori e consequenziali alla condotta illecita debbano essere considerati.
Il caso: il tentativo di furto e il ricorso in Cassazione
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per un tentativo di furto aggravato, commesso in un esercizio commerciale. La loro difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere la riduzione di pena, ma la Suprema Corte ha respinto la tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
L’attenuante del danno di speciale tenuità: i principi della Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per richiamare i principi consolidati (ius receptum) in materia. L’attenuante in questione presuppone che il pregiudizio economico cagionato alla persona offesa sia “lievissimo”, ovvero di valore pressoché irrisorio. La valutazione non deve essere condotta in astratto, ma in concreto, tenendo conto di tutti gli aspetti del danno.
La valutazione complessiva del danno
Il punto cruciale della decisione risiede nell’approccio olistico alla quantificazione del danno. Non è sufficiente guardare al cartellino del prezzo dell’oggetto rubato. È necessario considerare:
1. Il valore intrinseco del bene: il prezzo di vendita della merce sottratta.
2. Gli ulteriori effetti pregiudizievoli: qualsiasi conseguenza dannosa derivante direttamente dall’azione criminale. Nel caso di specie, l’asportazione delle placche antitaccheggio aveva danneggiato i capi di abbigliamento, rendendoli di fatto invendibili.
3. Il numero di oggetti: un numero cospicuo di beni, anche di modesto valore singolo, può configurare un danno complessivo non trascurabile.
La Corte ha inoltre ribadito un altro principio fondamentale: la capacità economica della persona offesa di sopportare la perdita è del tutto irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
Le motivazioni sulla valutazione del danno
La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello di Torino pienamente corrette e ben motivate. I giudici di merito avevano escluso che il danno fosse di speciale tenuità proprio sulla base di una valutazione complessiva. Essi avevano considerato non solo il prezzo di vendita non esiguo dei beni, ma anche il loro numero cospicuo e, soprattutto, il danneggiamento arrecato agli indumenti. Questo danno accessorio, che ne impediva la futura vendita, contribuiva a elevare il pregiudizio complessivo ben al di sopra della soglia della “speciale tenuità”. Pertanto, il ricorso degli imputati è stato giudicato privo di una critica realmente argomentata contro la decisione impugnata e, di conseguenza, manifestamente infondato.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa pronuncia conferma che, per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente dimostrare che il singolo oggetto rubato abbia un valore modesto. La difesa deve considerare l’impatto complessivo dell’azione sulla vittima. Se la condotta, oltre alla sottrazione, causa un ulteriore danno (come il danneggiamento dei beni o l’interruzione di un’attività), è molto probabile che l’attenuante venga negata. La decisione serve da monito: la valutazione del danno è un’operazione complessa che non ammette semplificazioni e richiede di considerare ogni profilo di pregiudizio economico, diretto e indiretto.
Per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità, è sufficiente che il valore della merce rubata sia basso?
No. Secondo la Corte, la valutazione deve considerare non solo il valore intrinseco del bene, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima, come il danneggiamento che rende la merce invendibile e il numero di beni sottratti.
La capacità economica della vittima di sopportare il danno influisce sulla concessione dell’attenuante?
No. La sentenza ribadisce il principio consolidato secondo cui la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico è irrilevante ai fini del riconoscimento dell’attenuante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a constatare che il ricorso non presenta una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37565 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad NOME e COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Torino il 14 giugno 2022);
che il ricorso per cassazione proposto dagli imputati, a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo è generico per aspecificità, perché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle ragioni ostese in senten a sostegno della statuizione impugnata; le stesse risultano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza de sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, unitamente a quello enunciato da Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME Sanfilippo, Rv. 255528, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di grav sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso ch danno, che, in ipotesi di consumazione del reato, avrebbe subito la parte offesa fosse di speciale tenuità, avuto riguardo: al prezzo di vendita non esiguo dei beni sottratti; al loro num cospicuo; al danneggiamento arrecato agli indumenti, resi invendibili per effett dell’esportazione della placca antitaccheggio);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente