Danno di Speciale Tenuità: Il Danneggiamento Prevale sul Basso Profitto
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come valutare questo elemento, sottolineando che non basta guardare al valore esiguo della refurtiva, ma occorre considerare il danno complessivo arrecato alla vittima. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato. L’imputato aveva tentato di impossessarsi del denaro contenuto in un distributore automatico, ma era stato interrotto prima di portare a termine il suo intento. Al momento del fermo, il profitto immediato del tentativo di furto ammontava a soli 19,00 euro. Forte di questo dato, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
Il Motivo del Ricorso: la Valutazione del Danno
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta erronea applicazione della legge da parte della Corte d’Appello. Secondo il ricorrente, il valore irrisorio della somma recuperata (19,00 euro) avrebbe dovuto comportare automaticamente la concessione dell’attenuante, con una conseguente riduzione della pena. La difesa sosteneva che la valutazione dovesse limitarsi al profitto ottenuto o tentato, senza considerare altri fattori.
Le Motivazioni della Cassazione sul Danno di Speciale Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’attenuante del danno di speciale tenuità fa riferimento al ‘danno patrimoniale’ complessivo cagionato alla persona offesa, e non al ‘semplice profitto’ dell’illecito penale.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato due elementi cruciali ignorati dalla difesa:
1. Il Danno Potenziale: Se l’azione criminale non fosse stata interrotta, l’imputato si sarebbe impossessato di tutte le monete contenute nel distributore, per un importo certamente superiore ai 19 euro trovati.
2. Il Danno Materiale: L’elemento decisivo è stato il danno cagionato al distributore stesso. Dalle informative dei militari intervenuti e dalla querela del titolare della farmacia, emergeva chiaramente che il distributore era stato ‘fortemente danneggiato’ e che il danno era ‘rilevante’.
La Corte ha specificato che i costi e gli adempimenti necessari per ripristinare la funzionalità dell’apparecchio costituiscono un danno patrimoniale diretto a carico della vittima. Tale danno, essendo stato definito ‘rilevante’, è di per sé ostativo al riconoscimento dell’attenuante, a prescindere dal valore esiguo del denaro che si stava tentando di sottrarre.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui, per la concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, è necessaria una valutazione globale degli effetti economici negativi subiti dalla vittima. Non si può isolare il solo valore della refurtiva quando l’azione delittuosa comporta danni collaterali significativi ai beni della persona offesa. La decisione serve da monito: la ‘tenuità’ deve caratterizzare l’intera offesa al patrimonio della vittima, e non solo una sua frazione. Pertanto, chi commette un reato causando danni materiali rilevanti non potrà beneficiare di sconti di pena, anche se il bottino è di modico valore.
Per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità, si considera solo il valore della refurtiva?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che va considerato il danno patrimoniale complessivo cagionato alla persona offesa dal reato, non il semplice profitto ottenuto o tentato dall’autore dell’illecito.
Il danneggiamento del bene da cui si ruba può escludere l’attenuante del danno lieve?
Sì, il provvedimento afferma che se il danno arrecato al bene (in questo caso, un distributore automatico) è definito ‘rilevante’ o ‘notevole’, questo elemento è certamente ostativo al riconoscimento dell’attenuante, anche a fronte di un profitto immediato esiguo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nella decisione, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24986 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 99, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4) cod. pen.- è generico e reiterativo di censura già proposta con l’atto di appello e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ( pag.2: l’invocata attenuante fa riferimento al “danno patrimoniale di speciale tenuità” cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice profitto dell’illecito penale. Nel caso di specie, sebbene il profitto immediato del tentativo di furto rinvenuto nella disponibilità del responsabile sia stato pari a 19,00 euro, deve tuttavia essere considerato sia il fatto che, se non interrotto, l’imputato si sarebbe impadronito di tutte le monete contenute nel distributore, sia soprattutto il danno cagionato al distributore stesso, definito, nella informativa redatta, dai militari intervenuti, “rilevante”, mentre il titolare della farmacia, nella querel sporta, definisce il distributore come “fortemente danneggiato”, con tutti gli adempimenti che evidentemente conseguono a carico della persona offesa per il ripristino della funzionalità del distributore, elementi, quelli descritti, certamente ostativi al riconoscimento della attenuante in parola.).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il Presiden,te–