Danno di Speciale Tenuità: Il Tentativo di Furto Non Basta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sull’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, soprattutto in relazione ai reati non consumati. La vicenda riguarda un soggetto condannato per tentato furto di capi di abbigliamento, il quale si è visto negare in ogni grado di giudizio la riduzione di pena legata alla scarsa entità del danno. La decisione della Suprema Corte conferma questo orientamento, stabilendo principi chiari per la valutazione di tale circostanza.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva riconosciuto colpevole, sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato di tentato furto aggravato commesso in concorso presso un esercizio commerciale. La difesa del condannato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico, non essendosi concretizzato, dovesse essere considerato minimo.
L’Applicazione dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è una disposizione che permette al giudice di ridurre la pena quando il danno causato alla persona offesa dal reato sia di entità lievissima. La difesa dell’imputato puntava sul fatto che, essendo il furto stato solo tentato, il danno effettivo per il negozio era nullo, e quindi l’attenuante avrebbe dovuto essere concessa.
Tuttavia, la visione dei giudici di merito, e successivamente della Cassazione, è stata diametralmente opposta, basandosi su un’interpretazione consolidata della norma.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato e di carattere puramente dilatorio. Le motivazioni alla base della decisione sono cruciali per comprendere i limiti applicativi dell’attenuante.
I giudici hanno ribadito che la concessione dell’attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ovvero di valore economico pressoché irrisorio. Questa valutazione non deve limitarsi al solo valore della merce sottratta, ma deve includere anche tutti gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la vittima ha subito a causa del reato. Ad esempio, il danneggiamento di sistemi anti-taccheggio o altri costi accessori.
Il punto dirimente, però, è il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata. La Corte, richiamando precedenti pronunce, ha stabilito che il momento da prendere in considerazione per valutare l’entità del danno è quello della consumazione del reato. Di conseguenza, il fatto che l’azione criminale si sia interrotta allo stadio del tentativo è del tutto irrilevante. Il danno non può diventare ‘di speciale tenuità’ solo perché, per eventi successivi e indipendenti dalla volontà del reo (come l’intervento della vigilanza), il furto non è andato a buon fine. La valutazione deve quindi vertere sul danno che si sarebbe prodotto se il reato fosse stato portato a compimento.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale: il tentativo di reato non abilita automaticamente all’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Il giudice deve compiere una valutazione ipotetica, proiettata al momento della consumazione, per stabilire se il danno potenziale sarebbe stato effettivamente irrisorio. Questa ordinanza serve come monito: non si può invocare una riduzione di pena basandosi unicamente sul fallimento dell’azione criminosa. La valutazione della tenuità del danno rimane ancorata al valore oggettivo del bene e alle circostanze complessive del fatto, a prescindere dall’esito finale dell’azione.
Per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità, cosa valuta il giudice?
Il giudice valuta che il pregiudizio economico sia lievissimo, quasi irrisorio, considerando non solo il valore della cosa sottratta ma anche tutti gli ulteriori effetti dannosi per la vittima, indipendentemente dalla capacità economica di quest’ultima di sopportare il danno.
Se un furto è solo tentato e non consumato, si applica automaticamente l’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. La Corte ha stabilito che è irrilevante che l’attività illecita si sia fermata allo stadio del tentativo. L’entità del danno va valutata con riferimento al momento in cui il reato si sarebbe consumato, quindi si considera il danno che si sarebbe prodotto se il furto fosse riuscito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile e dilatorio?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Se il ricorso è ritenuto anche dilatorio, ovvero presentato senza fondamento al solo scopo di ritardare la decisione, il ricorrente viene condannato anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di tentato furto di capi di abbigliamento in concorso presso esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al’art.62 n.4 cod.pen.
Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all’art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt’altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, GLYPH presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare d danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre c:onsiderato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277709 – 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.