Danno di Speciale Tenuità: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Attenuante
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dal nostro codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali su come debba essere valutato il danno, specialmente in casi di furto di oggetti come un portafogli, il cui valore va oltre il mero contenuto in denaro. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Furto di Portafogli e Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata aveva sottratto un portafogli contenente un bancomat, un documento d’identità e altri effetti personali, procedendo poi a un prelievo di 820,00 euro.
Contro la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: la mancata applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità e un presunto vizio procedurale legato all’assenza di querela da parte della persona offesa.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione del Danno di Speciale Tenuità
Il fulcro del ricorso riguardava l’interpretazione dell’art. 62 n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, la somma di 820,00 euro sottratta doveva essere considerata di lieve entità, giustificando così una riduzione della pena. Si contestava, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse correttamente valutato l’effettiva portata del pregiudizio economico.
Il secondo motivo, di natura procedurale, denunciava la mancanza della querela della persona offesa, un atto necessario per la procedibilità di alcuni reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna, ma stabilisce principi importanti per casi futuri. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive.
In primo luogo, il motivo relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità è stato ritenuto inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti in appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di valutare la corretta applicazione della legge.
Nel merito, i giudici hanno chiarito un aspetto fondamentale: la valutazione del danno non può limitarsi al solo valore numerario del denaro sottratto. Quando viene rubato un portafogli, il pregiudizio per la vittima è molto più ampio. Include:
1. Il valore non determinabile dei documenti: un documento d’identità o un bancomat hanno un valore intrinseco e funzionale che va oltre il costo materiale.
2. Gli ulteriori effetti pregiudizievoli: la vittima subisce disagi significativi, come la necessità di bloccare le carte, denunciare lo smarrimento e richiedere nuovi documenti.
Per questi motivi, la Corte ha specificato che il furto di un portafogli contenente tali oggetti non permette di applicare l’attenuante in questione. Inoltre, ha ribadito che una somma di 820,00 euro non può comunque essere considerata di “particolare tenuità”.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come “manifestamente infondato”, poiché un semplice controllo degli atti processuali del primo grado di giudizio aveva confermato la presenza della querela regolarmente presentata dalla persona offesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio giuridico di grande importanza pratica: la valutazione del danno patrimoniale in un reato contro il patrimonio deve essere olistica. Non ci si può fermare al solo dato quantitativo del denaro o del valore di mercato del bene sottratto. È necessario considerare l’impatto complessivo che l’azione criminale ha avuto sulla sfera giuridica e personale della vittima.
Questa decisione serve da monito: per ottenere l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non basta indicare un valore economico apparentemente basso, ma bisogna dimostrare che l’offesa al patrimonio sia stata, nel suo complesso, minima e trascurabile, tenendo conto di tutti gli effetti diretti e indiretti della condotta illecita.
Come si valuta il danno per applicare l’attenuante della speciale tenuità?
La valutazione non deve limitarsi al solo valore monetario del bene sottratto, ma deve considerare il pregiudizio complessivo subito dalla vittima, inclusi i disagi e il valore non quantificabile di documenti personali o carte di pagamento.
Il furto di un portafogli con documenti può essere considerato un danno di speciale tenuità?
No. Secondo la Corte, il furto di un portafogli contenente bancomat e documenti d’identità non consente di applicare l’attenuante, a causa del valore non determinabile dei documenti e degli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa, indipendentemente dalla somma in contanti presente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, se si limita a ripetere argomenti già respinti in appello (pedissequa reiterazione) o se è manifestamente infondato, ovvero basato su affermazioni smentite direttamente dagli atti processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazion della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondat motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) in caso di f un portafogli contenente bancomat e documento d’identità non è applicabile l’attenuante de qua, in considerazione del valore non determinabile del documento, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; b) nel caso di specie, la somma sottrat persona offesa, pari a euro 820,00, non è valutabile in termini di particolare tenuità;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia la mancanza di querela della persona offesa smentita dagli atti processuali del giudizio di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente