Danno di Speciale Tenuità: Perché Ripetuti Furti di Basso Valore Non Riducono la Pena
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Si tratta di una norma che consente una riduzione della pena quando il danno economico causato dal reato è particolarmente esiguo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 1014/2024) chiarisce un punto fondamentale: il mero valore numerico non è l’unico criterio di valutazione. La condotta complessiva dell’imputato gioca un ruolo decisivo.
I Fatti del Caso: una Condanna per Ricettazione
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di una donna per il reato di ricettazione. La sua responsabilità penale era stata affermata sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, in particolare, aveva confermato la condanna, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva, ma negando l’applicazione dell’attenuante specifica del danno di speciale tenuità.
L’imputata ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione proprio in relazione al diniego di tale attenuante.
Il Ricorso in Cassazione e il Danno di Speciale Tenuità
Il nucleo del ricorso si concentrava sul valore esiguo della merce oggetto del reato, pari a soli 86,98 euro. Secondo la difesa, un importo così basso avrebbe dovuto automaticamente comportare il riconoscimento del danno di speciale tenuità.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa argomentazione basandosi su un’analisi più ampia dei fatti. La Corte territoriale aveva infatti evidenziato come l’imputata fosse responsabile di ripetute azioni furtive: ben cinque furti, per un totale di sette colli sottratti. Questa serialità nella condotta è stata considerata ostativa alla concessione dell’attenuante, poiché dimostrava una persistenza nel delinquere che andava oltre il singolo episodio di modesto valore.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è duplice e di grande interesse giuridico. In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il motivo del ricorso era meramente reiterativo. L’imputata, cioè, non ha sollevato nuovi profili di illegittimità, ma si è limitata a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso non è ammesso in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione del diritto.
Nel merito, pur non entrando in una nuova valutazione, la Cassazione ha implicitamente validato il ragionamento della Corte d’Appello. La valutazione sulla speciale tenuità del danno non può essere un mero calcolo matematico. Il giudice deve considerare la condotta nel suo complesso per determinare la gravità del fatto e il grado di offensività. Le ripetute azioni furtive, anche se singolarmente di scarso valore, nel loro insieme delineano una maggiore pericolosità sociale e una più spiccata attitudine a delinquere, impedendo di qualificare il danno complessivo come ‘particolarmente lieve’ ai fini della norma.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la valutazione del danno di speciale tenuità è un giudizio complesso che non si esaurisce nella quantificazione economica. La serialità del comportamento criminale è un fattore determinante che può portare all’esclusione dell’attenuante, anche a fronte di un pregiudizio patrimoniale oggettivamente modesto. La decisione sottolinea come il diritto penale guardi non solo all’evento-danno, ma anche alla condotta dell’agente, confermando che la ripetizione di illeciti, anche minori, è un indice di gravità che il sistema sanzionatorio non può ignorare. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Il basso valore economico della merce garantisce l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. Secondo la Corte, il solo valore economico non è sufficiente. Il giudice deve valutare la condotta complessiva dell’imputato. In questo caso, la ripetizione di più azioni furtive ha impedito di riconoscere l’attenuante, nonostante il valore totale fosse di soli 86,98 euro.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, se le argomentazioni sono state adeguatamente valutate e respinte dal giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché era ‘reiterativo’, cioè si limitava a ripetere censure già esaminate e disattese, senza sollevare reali vizi di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1014 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMONTE il 26/05/1977
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 3 febbraio 2020 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di ricettazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputata, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato in cui la Corte afferma come le ripetute azioni furtive poste in essere dall’imputata, cinque furti tra cui sette colli dal valore complessivo di C 86,98, non consentono di ritenere il danno di speciale tenuità);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.