Danno di Speciale Tenuità: la Cassazione nega l’attenuante per il furto di un triciclo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14163/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per il furto pluriaggravato di un triciclo elettrico, confermando la decisione della Corte d’Appello di Palermo.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati in primo grado per il furto pluriaggravato di un triciclo elettrico. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, confermava la responsabilità per tale reato, mentre assolveva uno degli imputati da un’altra accusa e dichiarava il non doversi procedere per un ulteriore capo d’imputazione per difetto di querela. Entrambi gli imputati decidevano di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Danno di Speciale Tenuità
Il primo ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Sosteneva che il furto del triciclo avesse causato un danno economico di entità così lieve da giustificare una riduzione della pena.
Il secondo ricorrente, invece, contestava la sua responsabilità penale, denunciando un’erronea applicazione della legge e vizi di motivazione della sentenza d’appello.
L’Inammissibilità del Secondo Ricorso per Genericità
La Corte ha preliminarmente esaminato il ricorso del secondo imputato, dichiarandolo immediatamente inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: Il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, poiché non indicava in modo specifico gli elementi a sostegno delle censure, risultando vago e non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza.
2. Novità del motivo: La contestazione sulla responsabilità non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello, dove la discussione si era limitata al solo ‘trattamento sanzionatorio’. Proporre un motivo per la prima volta in Cassazione lo rende ‘inedito’ e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato anche il ricorso del primo imputato, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la sottrazione di un triciclo non può essere considerata un fatto di ‘lieve entità’. La concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio economico sia ‘lievissimo’, ovvero di valore ‘pressoché irrisorio’.
Per stabilire ciò, il giudice deve considerare due fattori:
* Il valore intrinseco del bene sottratto.
* Gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la vittima ha subito a causa della sottrazione.
La Cassazione ha ribadito, citando consolidata giurisprudenza, che la capacità economica del soggetto passivo di sopportare la perdita è del tutto irrilevante ai fini della valutazione. Di conseguenza, il furto di un veicolo, anche se di modesto valore come un triciclo, non rientra nella categoria del danno quasi insignificante richiesto dalla norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cardine del diritto penale e processuale. In primo luogo, l’attenuante del danno di speciale tenuità è soggetta a criteri di valutazione oggettivi e rigorosi, escludendo la sua applicazione per il furto di beni, come i veicoli, che hanno un’utilità e un valore intrinseco non trascurabili. In secondo luogo, viene sottolineata l’importanza del rispetto delle regole procedurali: un ricorso per cassazione deve essere specifico, dettagliato e non può introdurre questioni non affrontate nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si traduce nella condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il furto di un veicolo come un triciclo può essere considerato un danno di speciale tenuità?
No, secondo la Corte di Cassazione la sottrazione di un triciclo non integra un fatto di lieve entità. L’attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia lievissimo, quasi irrisorio.
Cosa valuta il giudice per concedere l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Il giudice valuta non solo il valore economico della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima. Non è rilevante, invece, la capacità economica della vittima di sopportare il danno.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, un motivo di ricorso proposto per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità (la Cassazione) è considerato ‘inedito’ e, come tale, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14163 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME per il delitto di furto di un motociclo di cui al capo a) ed assolvendo NOME dal reato di violazione delle prescrizione di sorveglianza di cui al capo b), ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato di un triciclo elettrico (restante capo a);
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., e che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta degli enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sottrazione di un triciclo non integri un fatto di lieve entità. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, infatti, necessariamente, che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, (ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275582).
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermata responsabilità, e che tale motivo è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; d’altro canto, nella sintesi dei motivi di appello di cui si legge nella sentenza impugnata, non v’è traccia della contestazione della affermazione di responsabilità, annotando la Corte di appello, dopo avere dato atto dei motivi di assoluzione per il reato violazione delle prescrizioni correlate alla sorveglianza speciale, che “Gli altri motivi di appello riguardano il
trattamento sanzioNOMErio”. Il motivo risulta, quindi, inammissibile inedito, in quanto proposto solo dinanzi al Giudice di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 i GLYPH Il consigliere estensore