Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Algeria il 05/05/1961 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate in data dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositata in data 20/11/2024 dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME COGNOME con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del 23/09/2021 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato NOME responsabile dei reati di ricettazione (nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.) e di detenzione, a fini di vendita, di tre paia di scarpe con marchio contraffatto con conseguente irrogazione della pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario, articolando i seguenti motivi che si riportano nell’ordine con cui sono stati proposti.
2.1.Con il primo motivo si deduce, erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della mera apparenza e della manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’avere cagionato un danno di speciale tenuità, ancorchè l’oggetto delle contestazioni attengano alla ricettazione e detenzione per la vendita di solo tre paia di scarpe.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 1 e 179, comma 1 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che l’imputato è in stato di detenzione carceraria a far tempo dal novembre 2023 per cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere a mani dello stesso presso l’istituto penitenziario, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per genericità.
2.Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. ed apparenza o comunque manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ha motivato il diniego della diminuente in modo congruo e senza alcuna illogicità affermando che i beni ricettati non erano di valore economico particolarmente esiguo, in tal modo applicando correttamente l’orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile.
Si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorrente, al di là dell’ampia rassegna giurisprudenziale illustrata nell’atto di impugnazione sul tema della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, non ha evidenziato alcun elemento concreto idoneo a confutare l’affermazione della Corte territoriale circa la non irrisorietà del valore economico dei beni ricettati.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata sul presupposto che il decreto di citazione per il giudizio di appello, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore, avrebbe dovuto essere notificato a mani dell’imputato, in quanto ristretto in carcere dal novembre 2023.
La deduzione non solo è aspecifica avendo il ricorrente semplicemente rappresentato uno stato di detenzione senza in alcun modo documentarlo, ma è altresì in contrasto con il carteggio processuale da cui emerge che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado è stato notificato nel settembre 2023 (quindi in epoca ben antecedente all’inizio della detenzione, indicata dal ricorrente nel novembre 2023) a mani dell’imputato presso il domicilio da lui dichiarato in Roma, INDIRIZZO scala C, piano 4, interno 7 e non eletto presso il difensore.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/01/2025.