Danno di Speciale Tenuità: Quando l’Attenuante è Assorbita nel Reato di Ricettazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla complessa interazione tra le circostanze attenuanti nel diritto penale. Il caso in esame riguarda l’applicabilità dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) al reato di ricettazione, specialmente quando è già stata considerata la particolare tenuità del fatto. Analizziamo la decisione per comprendere il principio di diritto affermato dai giudici.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La difesa contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, un elemento che, se accolto, avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. L’imputato sosteneva che il valore esiguo del bene ricettato giustificasse l’applicazione di tale attenuante.
La questione è giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza della decisione dei giudici di merito e la fondatezza delle argomentazioni difensive, basate su un’interpretazione della norma che la Corte ha ritenuto in contrasto con la consolidata giurisprudenza.
La Decisione della Corte e il Danno di Speciale Tenuità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35168/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come gli argomenti proposti dalla difesa fossero in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ampia, logica e giuridicamente corretta, smentendo così i vizi lamentati dal ricorrente.
Il punto centrale della decisione risiede nel rapporto tra l’attenuante comune del danno di speciale tenuità e l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione prevista dall’art. 648, comma 4, del codice penale, che punisce più lievemente i fatti di particolare tenuità. Secondo la Corte, le due norme non possono essere applicate contemporaneamente se la valutazione del danno è già stata utilizzata per qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro il principio dell’assorbimento. L’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione (art. 648, c. 4 c.p.) solo ed esclusivamente se la valutazione del danno è rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Nel caso di specie, invece, il valore esiguo del bene era già stato l’elemento determinante per far rientrare il reato nell’ipotesi più lieve. Di conseguenza, l’attenuante comune risulta ‘assorbita’ in quella speciale. Applicarla nuovamente significherebbe valutare due volte lo stesso elemento (il valore del danno) a favore dell’imputato, violando il principio del ne bis in idem sostanziale.
In sostanza, la legge ha già previsto una pena più mite per la ricettazione di lieve entità, e questa previsione speciale prevale su quella generale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la logica conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di circostanze del reato: il criterio di specialità. Quando il legislatore ha previsto una specifica ipotesi attenuata per un reato, basandola su un determinato elemento (come il valore del danno nella ricettazione), l’attenuante comune basata sullo stesso identico elemento non può trovare ulteriore applicazione. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su argomentazioni solide e conformi alla giurisprudenza consolidata, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità al reato di ricettazione?
Sì, ma solo nel caso in cui la valutazione del danno patrimoniale non sia già stata utilizzata per configurare l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 648, co. 4 c.p.).
Cosa significa che un’attenuante comune è ‘assorbita’ da una speciale?
Significa che se la legge prevede una circostanza attenuante specifica per un determinato reato (speciale), basata su un certo elemento (es. il valore del danno), l’attenuante generica (comune) basata sullo stesso elemento non può essere applicata, perché il suo valore è già stato considerato dalla norma speciale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso specifico e perché?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è che la richiesta di applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità era infondata, poiché tale circostanza era già stata ‘assorbita’ dalla norma che prevede una pena più lieve per la ricettazione di particolare tenuità, essendo il giudizio basato sullo stesso elemento del danno patrimoniale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME INDIRIZZO (CUI 01NTHOW) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante invocata, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giudici (si veda, in particolare, pag. 4 de motivazione);
che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita in quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.