Danno di Speciale Tenuità nella Rapina: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Valutazione
Quando si parla di reati contro il patrimonio, come il furto o la rapina, una delle possibili difese si basa sulla richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Questa circostanza permette una riduzione della pena se il danno economico causato è minimo. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che per reati complessi come la rapina, la valutazione non può fermarsi al solo valore degli oggetti sottratti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questo importante principio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per rapina, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità da parte della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il valore economico del bene sottratto fosse talmente modesto da giustificare l’applicazione di tale attenuante. Il ricorso, tuttavia, non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la stessa richiesta.
La Decisione della Corte: Oltre il Valore Economico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: la mancanza di specificità, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale, e la sua manifesta infondatezza. Il punto centrale della decisione, però, risiede nella riaffermazione di un principio consolidato in giurisprudenza riguardo alla natura del reato di rapina.
Le Motivazioni: la Natura Plurioffensiva della Rapina e il Danno di Speciale Tenuità
I giudici hanno sottolineato che la rapina è un reato a natura plurioffensiva. Questo termine tecnico significa che il reato non lede un solo bene giuridico (il patrimonio), ma ne aggredisce molteplici. Nel caso della rapina, oltre al danno patrimoniale, vengono lesi beni fondamentali della persona come la libertà, l’integrità fisica e la sfera morale. La violenza o la minaccia utilizzate per commettere il reato costituiscono un’offesa diretta alla vittima, che va ben oltre la semplice perdita di un bene materiale.
Di conseguenza, per poter riconoscere l’attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice non può limitarsi a considerare il valore “modestissimo” della cosa sottratta. È necessario, invece, compiere una valutazione complessiva che tenga conto anche degli “effetti dannosi connessi alla lesione della persona”. Se l’impatto sulla vittima in termini di violenza, minaccia o paura è stato significativo, l’attenuante non può essere concessa, a prescindere dal valore irrisorio del bottino. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito elementi per contestare questa valutazione più ampia, rendendo il suo ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale cruciale: la valutazione del danno nei reati contro la persona e il patrimonio deve essere olistica. Per la rapina, il focus si sposta dal mero valore della refurtiva all’impatto complessivo sulla vittima. La decisione serve da monito per la difesa: un ricorso che si limiti a evidenziare il basso valore economico del danno patrimoniale senza affrontare la questione della lesione alla persona è destinato all’inammissibilità. La tutela della persona, in questi casi, prevale sulla quantificazione puramente economica del danno, riaffermando la gravità intrinseca di un reato che usa la violenza per un profitto ingiusto.
Come viene valutato il danno di speciale tenuità nel reato di rapina?
Non si considera solo il modestissimo valore economico del bene sottratto, ma si devono valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, come la violenza o la minaccia, a causa della natura plurioffensiva del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge e manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre la richiesta senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza precedente, che aveva correttamente applicato il principio della valutazione complessiva del danno.
Cosa significa che la rapina è un reato a natura plurioffensiva?
Significa che la rapina non lede solamente il patrimonio della vittima (il bene sottratto), ma anche altri beni giuridici fondamentali come la libertà personale e l’integrità fisica e morale, a causa della violenza o della minaccia esercitate per commettere il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. comunque, manifestamente infondato;
che la richiesta difensiva è stata in questa sede riproposta senza tenere in alcun conto la sentenza impugnata e senza confrontarsi con le considerazioni spese dal giudice di merito che, peraltro, ha dato continuità al principio secondo cui la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante, Sez. 2 n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.