Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23297 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del delitto di tentata rapina in quello di furto tentato consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pe inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di q già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, ometten di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 5-7 della sentenza impugnata ov con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello, in aderen risultanze processuali, afferma la piena configurabilità del delitto as all’odierno ricorrente);
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che lamentano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. sono manifestamenti infondati, atteso che la Corte d’appello ha motivato ( vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata ove si fa correttamente riferiment alla frattura al dito cagionata alla persona offesa) in termini coerenti costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppo necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di val economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della co sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa subìto in conseguenza del reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/ Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); che, dunque, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del deli quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e della persona aggredita per la realizzazione del profitto; che, conseguentement solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può f luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservat giudice di merito e non censura bile in sede di legittimità, se immune da vizi log
giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n
19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01);
osservato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che lamentano la
mancata disapplicazione della recidiva sono manifestamente infondati;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particol
pag. 8) dei principi più volte enunciati della giurisprudenza di legittimità, se cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità d
fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenu esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il r
esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perduran
inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno pe commissione del reato
“sub iudice”;
che il sesto motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena ritenuto
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.