Danno di Speciale Tenuità nella Rapina: Non Conta Solo il Bottino
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno stabilito che la valutazione non può fermarsi al mero valore economico dei beni sottratti, ma deve estendersi all’impatto che la violenza o la minaccia hanno avuto sulla vittima. Questo principio sottolinea la natura complessa della rapina come reato che non solo danneggia il patrimonio, ma viola anche la sfera personale dell’individuo.
Il Fatto e la Questione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per rapina. La difesa sosteneva che, ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, si dovesse considerare esclusivamente il modestissimo valore patrimoniale del bene oggetto del reato. Secondo questa tesi, l’entità del bottino sarebbe l’unico parametro rilevante per definire il danno ‘di speciale tenuità’.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa interpretazione, e la questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione.
La Valutazione del danno di speciale tenuità secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’assunto del ricorrente è errato, specialmente in relazione a un delitto come la rapina, che ha una natura ‘plurioffensiva’. Questo significa che il reato non lede un solo bene giuridico (il patrimonio), ma ne aggredisce contestualmente altri, in particolare la libertà, l’integrità fisica e morale della persona.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di diritto consolidato. Per configurare l’attenuante del danno di speciale tenuità in un contesto di rapina, è necessario un doppio binario di valutazione:
1. Il valore del bene sottratto: deve essere effettivamente molto modesto.
2. Gli effetti sulla vittima: anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (la violenza fisica, la minaccia, lo shock psicologico) devono essere minimi.
La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 28269 del 2023) in cui si era esclusa l’attenuante in un caso di rapina con bottino di 700 euro, perpetrata con minaccia a mano armata. In quella circostanza, si era stabilito che il valore non era di per sé ‘lieve’ e, soprattutto, che l’azione predatoria armata aveva avuto un impatto significativo sulla vittima, indipendentemente dalla sua capacità economica di sopportare la perdita. L’ordinanza in esame si allinea perfettamente a questo orientamento, confermando che la violenza usata per realizzare il profitto è un elemento centrale dell’analisi e non può essere ignorata.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la tutela delle vittime di rapina. Stabilisce in modo inequivocabile che la gravità del reato non si misura solo in termini economici. Un bottino di scarso valore non può alleggerire la responsabilità penale se per ottenerlo si è ricorso a una violenza o a una minaccia che hanno leso la dignità e la sicurezza della persona. Questa pronuncia serve da monito: la valutazione giudiziaria deve sempre considerare la totalità del fatto illecito, inclusa la sofferenza inflitta alla vittima, che rappresenta un danno non meno importante di quello patrimoniale.
Per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità in una rapina, è sufficiente che il valore dei beni rubati sia molto basso?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte di Cassazione, oltre al modestissimo valore del bene, è necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla violenza o alla minaccia esercitate sulla vittima.
Cosa significa che la rapina è un ‘delitto plurioffensivo’?
Significa che la rapina è un reato che lede più beni giuridici protetti dalla legge. Nello specifico, non danneggia solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà personale e la sua integrità fisica e morale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorrente sostiene che ai fini della configurazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. occorre fare esclusivo riferimento al valore patrimoniale del bene oggetto del reato;
rilevato che tale assunto è manifestamente infondato, atteso che in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l’azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata) (Sez. 2 – , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente