Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONATO MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Cort Cassazione, AVV_NOTAIO.ssa NOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOMENOME NOME tramite di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazion avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli primo grado, con applicazione della continuazione, per una nutrita serie di delitti di
pluriaggravato e di danneggiamento aggravato, tutti commessi in San Donato Milanese in danno dell’ “RAGIONE_SOCIALE” tra il 28 dicembre 2022 ed il 23 gennaio 202 con la contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
1.E’ stato dedotto un unico motivo, fondato sul vizio di motivazione in ordine al manca riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
1.1.La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto – da un lato – ha richiamato l giurisprudenza di legittimità che àncora l’applicazione della circostanza attenuante a valutazione del danno cagionato dal singolo delitto incluso nella continuazione e non al rea continuato nella sua globalità e – dall’altro – ha ingiustificatamente negato la sua concess a riguardo di episodi nei quali il valore economico della refurtiva, per medesima ammission del provvedimento attinto dal ricorso, si è rivelato molto contenuto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo formulato con il ricorso è affetto dal vizio di genericità, poiché omette di confrontarsi compiutamente con la “ratio decidendi” della pronuncia impugnata, il cui diniego alla concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si regg soltanto sulla quantificazione del valore economico dei beni oggetto delle singole condott predatorie, ma, più estensivamente, è rapportato all’entità del pregiudizio complessivamente arrecato da ciascuna delle azioni delittuose, che include il deterioramento delle p dell’immobile di volta in volta violato, come le finestre, i distributori automatici, gli armadietti metallici.
E’ invero costante giurisprudenza di questa Corte che “ai fini della configurabilità circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve a riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e a disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali” (s 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv.275950; sez. 2 n. 21014 del 13/05/2010, COGNOME, Rv. 247122; sez.6, n. 30177 del 04/06/2013, COGNOME, Rv.256643; sez.5, n. 24003 del 14/01/2014, COGNOME, Rv.260201); e si è detto e più volte ribadito che, in particolare nei delitti c patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, la circostanza attenuante in esame è configurabile solo laddove il pregiudizio arrecato sia lievissimo, pressochè irrisorio (ex multis, sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27/02/2024
Il conSigiiere estensore
Il Presidente