Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/11/1963
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce erronea
applicazione della legge penale con riferimento all’art. 628, comma secondo, cod.
pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato dalla destrezza – è indeducibile perché fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 3-4 della sentenza
impugnata, nonché nella richiesta di rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso- con il quale si deduce la violazione
di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato
in presenza (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al principio di diritto secondo cui «ai fini del
configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» ( Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025