Danno di speciale tenuità nella Rapina: Perché il Valore del Bottino Non È Tutto
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è un tema di costante dibattito nelle aule di giustizia, specialmente quando si tratta di reati complessi come la rapina. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’importante occasione per chiarire perché, in questi casi, il solo valore esiguo del bene sottratto non è sufficiente a garantire uno sconto di pena. La Suprema Corte ha infatti ribadito un principio fondamentale: la rapina non è un semplice furto, ma un reato che offende più beni giuridici, e la valutazione del danno deve tenerne conto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di rapina. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale, ovvero quella relativa al danno di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, il valore estremamente modesto del bene sottratto avrebbe dovuto indurre i giudici a concedere la diminuzione di pena prevista dalla legge.
L’Analisi del danno di speciale tenuità nel reato di rapina
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha smontato la tesi difensiva facendo leva sulla natura “plurioffensiva” del delitto di rapina. I giudici hanno sottolineato che questo reato non lede solamente il patrimonio della vittima, come avviene nel furto, ma aggredisce anche beni di primaria importanza come la libertà personale e l’integrità fisica e morale. La violenza o la minaccia, elementi costitutivi della rapina, causano un danno alla persona che non può essere ignorato o considerato secondario rispetto alla perdita economica.
La Differenza tra Furto e Rapina
È cruciale comprendere questa distinzione. Nel furto, l’oggetto della tutela penale è essenzialmente il patrimonio. Pertanto, se il danno patrimoniale è quasi nullo, è più semplice che venga riconosciuta l’attenuante. Nella rapina, invece, l’azione criminale è più grave proprio perché si serve della coercizione fisica o psicologica per raggiungere il suo scopo. Di conseguenza, il danno complessivo include la paura, lo stress e l’eventuale lesione fisica subita dalla vittima, aspetti che vanno ben oltre il valore di un portafoglio o di un cellulare.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la decisione della Corte d’Appello era coerente e ben argomentata, in linea con la giurisprudenza consolidata. Citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023), la Cassazione ha ribadito che per valutare il danno di speciale tenuità in un caso di rapina, è necessario un esame complessivo. Non basta guardare al “modestissimo valore del bene mobile sottratto”, ma bisogna “valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate”. La natura plurioffensiva del delitto impone di considerare l’offesa nella sua interezza: al patrimonio, alla libertà e all’integrità della persona aggredita.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento severo e rigoroso. Per chi è accusato di rapina, le possibilità di ottenere l’attenuante per la particolare tenuità del danno sono estremamente ridotte. La difesa non può limitarsi a evidenziare il basso valore del bottino, ma dovrebbe, se possibile, dimostrare che anche l’impatto sulla vittima (in termini di violenza o minaccia) è stato minimo, un’impresa spesso ardua. La decisione di inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende servono da monito, rafforzando il principio che la tutela della persona prevale sulla mera valutazione economica del danno patrimoniale.
Per il reato di rapina, il valore minimo del bene sottratto è sufficiente per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il solo modestissimo valore del bene non è sufficiente. È necessario valutare anche gli effetti dannosi derivanti dalla violenza o minaccia esercitata sulla persona.
Perché la rapina viene considerata un reato “plurioffensivo”?
Perché non lede solo il patrimonio (il bene sottratto), ma anche altri beni giuridici fondamentali come la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita.
Qual è stato l’esito del ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 101 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 08/11/1987
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 5) dell’imputazione, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, l’esistenza dei lamentati vizi motivazionali è in realtà smentita dalla presenza di ampia argomentazione coerente, peraltro, con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche recentemente, Sez. 2 – , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.