Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11923 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Forlì il DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 05/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza pronunciata in data 17 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio abbreviato e per quanto di rilievo in questa sede, aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; inoltre, la Corte territoriale aveva rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ult. comma, legge fall., che il primo giudice aveva irrogato senza indicarne la durata.
1.1. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi; con il primo motivo erano stati prospettati la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione, ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto la contabilità. Con il secondo motivo erano stati dedotti la violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, legge fallimentare.
1.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n.35242/2022 pronunciata il giorno 9 giugno 2022, accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo; al riguardo osservava che la sentenza impugnata aveva rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., rilevando il «danno non modesto per i creditori», senza alcuna specificazione, e la consuetudine dell’imputato a «operare… sottotraccia tramite operazioni non trasparenti». Nel corpo del provvedimento la Corte, allorché aveva argomentato sul delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo del danno per i creditori aveva fatto riferimento ad un pagamento alla curatela, a seguito di una transazione, di soli euro 20.000 a fronte di un debito che i giudici di appello avevano quantificato in euro 135.000.
Le argomentazioni spese dalla Corte di merito venivano ritenute prive di inerenza rispetto ai presupposti della circostanza in questione. Difatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275345 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277541 – 01). Pertanto, la sentenza impugnata veniva annullata in relazione alla detta circostanza e, di conseguenza, al trattamento sanzionatorio / con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
1.3. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento al diniego della attenuante in questione ed al trattamento sanzionatorio. Al riguardo la Corte del rinvio ha osservato che la assenza di scritture contabili non poteva risolversi in favore del ricorrente e che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare di alcuni dei creditori non equivaleva al danno di particolare tenuità, poiché tale comportamento poteva essere stato determinato da altre ragioni. L’assenza di danno, inoltre, non era dimostrata dal fatto che in sede fallimentare, grazie all’accordo con un creditore, la posta passiva fosse stata ridotta ad euro 20.000 e che, quindi, in assenza di altre insinuazioni non vi fosse ulteriore debito da soddisfare.
La Corte di appello ha poi precisato che la astratta possibilità di azioni revocatorie, non effettuate per l’assenza delle scritture contabili, poteva avere provocato un significativo danno per la massa fallimentare, considerato che l’unico creditore insinuato avrebbe potuto contrattare un accordo più favorevole rispetto a quello concluso e che la massa attiva serve anche per far fronte alle spese della procedura concorsuale.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge ed il vizio di motivazione; secondo l’imputato, infatti, la Corte del rinvio sarebbe incorsa in una pluralità di contraddizioni logiche nel motivare il proprio convincimento per negare l’attenuante del danno di particolare tenuità come confermato, tra l’altro, dalla sentenza di primo grado con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì lo aveva assolto dal reato di bancarotta per distrazione rispetto alla contestata simulata cessione dell’azienda alla società RAGIONE_SOCIALE per un prezzo vile.
Inoltre, secondo NOME COGNOME, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che: 1) i creditori della fallita erano cristallizzati nel contratto di cession di azienda per cui detto negozio giuridico avrebbe permesso al curatore fallimentare di conoscere tutte le posizioni debitorie e le consequenziali azioni di recupero nei confronti della cessionaria; 2) i creditori della fallita non si erano insinuati nel passivo per loro scelta e non già perché ostacolati; 3) la procedura fallimentare aveva esperito una sola azione di recupero nei confronti della cessionaria in quanto vi era un unico creditore insinuatosi; 4) nella imputazione non erano state contestate altre ipotesi distrattive oltre a quella relativa alla vendita fittizia dell’azienda per la quale l’imputato era stato assolto; 5) la deduzione della Corte territoriale secondo cui i creditori non si erano insinuati perché il fallimento era incapiente sarebbe errata, tenuto conto del credito della RAGIONE_SOCIALE e comunque inconferente rispetto alla attenuante di cui si tratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, la Corte di appello di Bologna, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha diffusamente argomentato rispetto alla conferma del diniego della attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fallimentare f tenuto conto della circostanza (pacifica) della mancata consegna di alcun registro o libro contabile da parte dell’imputato. Al riguardo deve ricordarsi che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili nòn consente l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di
gestione dell’impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5 – , Sentenza n. 25034 del 16/03/2023, Rv. 284943 – 01).
2.1. Come sopra illustrato / la Corte del rinvio, con motivazione non contraddittoria, ha osservato che l’invocata attenuante non poteva essere concessa perché la assenza di scritture contabili non poteva risolversi in favore del ricorrente e che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare di alcuni dei creditori non equivaleva al danno di particolare tenuità, poiché tale comportamento poteva essere stato determinato da altre ragioni. L’assenza di danno, inoltre, non era dimostrata dal fatto che in sede fallimentare, grazie all’accordo con un creditore, la posta passiva fosse stata ridotta ad euro 20.000 e che, quindi, in assenza di altre insinuazioni non vi fosse ulteriore debito da soddisfare. La astratta possibilità di azioni revocatorie, non effettuate per l’assenza delle scritture contabili, poteva avere provocato un significativo danno per la massa fallimentare, considerato che l’unico creditore insinuato avrebbe potuto contrattare un accordo più favorevole rispetto a quello concluso.
2.2. In sostanza, quindi, la Corte del rinvio ha dato risalto alla carenza di allegazioni, da parte dell’imputato, rispetto alla soddisfazione (totale o parziale) dei creditori non inseriti, essendosi egli limitato a dedurre la loro mancata insinuazione, che di per sé sola non può certo costituire il presupposto per il riconoscimento della invocata attenuante. Il ricorrente, quindi, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo.
3.11 ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1’11 gennaio 2024.