Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35518  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21.01.2025, ha confermato la pronu Tribunale di Milano del 10.06.2024, che aveva dichiarato NOME responsabile del cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n° 7 e 56, 624, 625 n° 2 cod.pen., condannandolo alla pen di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi de comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., deducendo violazione del combinato disposto di cu 62 n° 4 COD.PEN. e 606 lett. b) cod.proc.pen., e comunque per manifesta illogicità della mo (ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen.).
Il ricorrente censura il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen., con un apparato motivazionale asseritamente disancorat di proporzionalità della pena.
 Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché esso, lungi dal con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reitera considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la s primo grado, vagliate dalla Corte territoriale, oltre a prefigurare una rivalutazione rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avuls individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici
3.2 La Corte d’Appello di Milano ha adeguatamente motivato il diniego dell’attenuante dall’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla base del considerevole valore dell’oggetto del tentativ (furgone Citroen).
Il valore economico del mezzo che il ricorrente era intenzionato a sottra correttamente ritenuto tutt’altro che irrisorio. Al contrario, come più volte giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto ta l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve esse (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 1 Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Occorre aggiungere che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo radicato i ermeneutico secondo il quale “nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile d certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il r
riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato d minima” (Cass. sez. U n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528 in tema d tentato circostanziato).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versa somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data ffil settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente