Danno di Speciale Tenuità: Non Applicabile se il Reato Offende Anche la Persona
L’attenuante del danno di speciale tenuità è una delle circostanze che più frequentemente vengono invocate nei processi per reati contro il patrimonio. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa attenuante, specialmente quando il fatto criminoso non si esaurisce in una mera lesione economica, ma colpisce anche la sfera personale della vittima. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo la difesa, l’esiguo valore del danno economico avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, spingendo l’imputato a rivolgersi alla Suprema Corte.
La decisione della Corte sul danno di speciale tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, ritenendo che quest’ultima avesse esercitato il proprio potere discrezionale in modo logico e coerente con la giurisprudenza consolidata. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di tale declaratoria.
Le motivazioni: la natura plurioffensiva del reato
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della natura del reato contestato. La Corte ha sottolineato che il delitto non aveva un carattere puramente patrimoniale, ma era “plurioffensivo”. Questo significa che l’azione criminale ha leso più beni giuridici contemporaneamente.
Nel caso specifico, oltre al danno economico, erano state rivolte minacce significative alla persona offesa. Tali minacce avevano inciso pesantemente sulla sua libertà e sulla sua integrità morale. Di fronte a un’offesa che colpisce sia il patrimonio sia la persona, il giudice non può limitarsi a considerare solo l’aspetto economico per valutare la gravità complessiva del fatto. La lesione alla libertà e alla dignità della vittima assume un peso preponderante, che impedisce di qualificare il fatto come di “speciale tenuità”, anche se il valore sottratto o il danno economico è minimo.
La Corte ha quindi ribadito un principio fondamentale: la valutazione per la concessione dell’attenuante deve essere globale e non parcellizzata. L’offesa alla persona, con le sue conseguenze sulla sfera morale e psicologica, costituisce un fattore che osta al riconoscimento del beneficio, poiché il disvalore complessivo del reato supera ampiamente la soglia della lieve entità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Nei reati complessi come la rapina, l’estorsione o altri delitti che combinano un’aggressione al patrimonio con una violenza o minaccia alla persona, non è sufficiente dimostrare che il bottino sia di scarso valore per sperare in uno sconto di pena. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la tutela della persona prevalga su quella del patrimonio. Pertanto, la strategia difensiva non può incentrarsi unicamente sull’aspetto economico, ma deve tenere conto della valutazione complessiva del danno arrecato, inclusa la sofferenza e la paura inflitte alla vittima, elementi che la Corte considera decisivi per escludere l’attenuante del danno di speciale tenuità.
Quando può essere negata l’attenuante per danno di speciale tenuità?
L’attenuante può essere negata quando il reato, oltre a causare un danno patrimoniale, lede anche altri beni giuridici, come la libertà personale e l’integrità morale della vittima. In questi casi, la valutazione della gravità del fatto deve essere complessiva e non limitata al solo aspetto economico.
Cosa significa che un reato ha natura ‘plurioffensiva’?
Significa che il reato offende o mette in pericolo più interessi tutelati dalla legge. Nel caso esaminato, il reato non solo ha danneggiato il patrimonio della vittima, ma ha anche leso la sua libertà e integrità morale attraverso le minacce subite.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha considerato la decisione del giudice di merito corretta, logica e in linea con la giurisprudenza consolidata, rendendo l’impugnazione priva di fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato l’applicazione con corretti argomenti logici e alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, congruamente richiamata, sulla natura plurioffensiva del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle minacce rivolte alla persona offesa e le conseguenze che ne sono derivate sulla sua libertà e integrità morale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data h ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale